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Sentenza

Sentenza del 09/11/2023 n. 31183 - Corte di Cassazione

Competenza e giurisdizione - Demanio e patrimonio - Canone di concessione - Controversia - Giurisdizione autorità giudiziaria ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione di una sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto di competenza della giurisdizione tributaria l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord per somme dovute a titolo di "canone di concessione tributo 9510". Equitalia Nord contestava che il canone di concessione dei beni demaniali non abbia natura tributaria ma privatistica, e deduceva altresì l'errata valutazione della competenza territoriale dell'agente della riscossione (rilevata dalla CTR a favore dell'Autorità Portuale di Bari e di Equitalia Sud) in contrasto con le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1992 artt. 2 e 19), affermando il principio consolidato secondo cui le controversie sui proventi della utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato hanno natura non tributaria e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la controversia implichi la verifica dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione (competenza del giudice amministrativo). La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rimessa al giudice ordinario; la questione sulla competenza territoriale dell'agente della riscossione è stata dichiarata assorbita. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Comma 1 dell'art. 2: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (...)"

    La Corte indica che tale definizione non comprende i proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali/patrimonio; pertanto le controversie relative ai canoni di concessione non rientrano nella giurisdizione tributaria salvo che implichino questioni autoritative dell'amministrazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alle regole sulla formazione e consegna del ruolo e sulla competenza/ delega dell'agente di riscossione (art. 24, art. 25 modello di cartella, art. 46 sulla delega). La Corte osserva che la mera riscossione coattiva mediante ruolo non conferisce carattere tributario all'entrata.

  • CPC art. 374

    Citato in relazione alla competenza delle sezioni semplici e alla trattazione dei ricorsi che sollevano questioni di giurisdizione, nonché al principio che le sezioni unite si sono già pronunciate sulla materia.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamata per distinguere le entrate tributarie (destinate alla spesa pubblica) dalle altre entrate patrimoniali; usata dalla Corte per argomentare la non tributaria natura dei canoni demaniali.

Massime di principio

  • Le controversie relative ai canoni per l'utilizzo di beni demaniali o del patrimonio dello Stato hanno generalmente natura privatistica e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella tributaria.
  • Eccezione: se la controversia richiede la verifica dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione (es. disciplina e legittimità dell'atto concessorio, provvedimenti amministrativi che incidono su interessi generali), la competenza spetta al giudice amministrativo.
  • La riscossione coattiva tramite ruolo e l'emissione di una cartella esattoriale non trasformano automaticamente una entrata in tributo: è necessario valutare la natura sostanziale dell'obbligazione (tributaria vs. derivante da contratto/concessione).
  • La cartella di pagamento, se conforme al modello ministeriale e indicante la causale con codice, è idonea a rendere comprensibile al destinatario la prestazione richiesta; ciò incide sulla valutazione della legittimità dell'atto notificatorio.
  • In caso di contestazione, verificare sempre: a) la natura della pretesa (tributaria o patrimoniale/convenzionale), b) se la controversia solleva questioni autoritative dell'amministrazione (spostando la competenza al giudice amministrativo), c) la correttezza formale della cartella (indicazione causale, ruolo) e d) la legittimità e territorialità della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore all'agente della riscossione.

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