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Sentenza

Sentenza del 09/11/2023 n. 6330 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef -Assegnazione agevolata dei beni ai soci - Legge 28/12/20115, n. 208, art. 1, co. 115/120 - Conseguente diminuzione dell'attivo patrimoniale imputata a riduzione delle riserve- Legittimità - Erroneità della pretesa dell'Ufficio di limitare l'assegnazione agevolata ai beni oggetto di precedente rivalutazione generatrice della riserva utilizzata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF relativo alla tassazione separata del reddito derivante dall'assegnazione di un immobile da parte della società di persone ai soci (rogito 30/09/2016). L'Ufficio aveva escluso l'agevolazione prevista dalla legge n. 208/2015 (art. 1, co. 115-120) sostenendo che l'immobile assegnato non era stato oggetto di precedente rivalutazione e quindi non avrebbe potuto beneficiare del regime agevolato; l'Agenzia riteneva che soltanto la riserva specificamente generata dalla rivalutazione del bene assegnato potesse essere utilizzata per coprire la diminuzione dell'attivo patrimoniale.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP) e la Corte regionale hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo infondato l'accertamento. I giudici hanno stabilito che la normativa sulla assegnazione agevolata non richiede che il bene assegnato sia stato oggetto di precedente rivalutazione né collega l'assegnazione all'origine specifica delle riserve; è sufficiente l'esistenza di riserve patrimoniali complessive, di qualsiasi natura, sufficienti a compensare contabilmente la diminuzione dell'attivo derivante dall'assegnazione. Ne consegue l'annullamento dell'accertamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio (8.000 euro per il primo grado e 10.000 euro per il secondo grado).

Norme richiamate

  • Legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, co. 115-120

    La disciplina delle assegnazioni agevolate consente l'assegnazione agevolata di determinati beni ai soci purché esistano riserve patrimoniali complessive sufficienti a compensare la diminuzione dell'attivo; non richiede che il bene assegnato sia stato specificamente oggetto di precedente rivalutazione né che si utilizzi una riserva strettamente correlata al singolo bene.

  • Art. 20-bis TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Regola la qualificazione fiscale delle somme o del valore dei beni assegnati ai soci nelle società di persone; viene comunque esclusa la tassazione del socio per distribuzione quando il valore normale del bene non eccede la quota di partecipazione di spettanza del socio.

  • DPR n. 600/1973, artt. 33 e 41-bis

    Norme utilizzate dall'Ufficio per il recupero dell'imposta; la Corte non ha ritenuto fondata l'applicazione contestata alla luce dell'interpretazione della normativa agevolativa.

  • DPR n. 917/1986 (TUIR), artt. 17 e 21

    Riferimenti per la tassazione separata e per la qualificazione reddituale; utilizzati dall'Ufficio per il calcolo dell'imposta contestata ma la Corte ha escluso l'eventuale maggiore imponibile derivante dall'assegnazione alla luce della corretta applicazione dell'agevolazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 2016

    Richiamata in sentenza per confermare che la prassi non prevede il vincolo sostenuto dall'Ufficio circa la necessità che il bene assegnato fosse stato oggetto di precedente rivalutazione; la circolare distingue inoltre gli effetti delle rivalutazioni operate in contabilità semplificata rispetto a quella ordinaria.

  • Decreto legislativo n. 218/1997, art. 5 (richiamo procedurale)

    Riferito in tema di invito a comparire in sede di accertamento; non decisivo sul merito della questione sostanziale.

Massime di principio

  • L'assegnazione agevolata ai soci prevista dalla legge n. 208/2015 può essere applicata anche se il bene assegnato non è stato oggetto di precedente rivalutazione, purché il bene rientri nelle caratteristiche soggettive e temporali previste dalla norma.
  • Non è necessario che le riserve utilizzate per compensare la diminuzione dell'attivo derivante dall'assegnazione siano originate dallo stesso bene; è sufficiente la presenza di riserve patrimoniali complessive, libere o vincolate, purché in assenza o insufficienza delle riserve libere quelle vincolate siano opportunamente affrancate con il pagamento dell'imposta sostitutiva previsto.
  • Nel caso di società di persone la distribuzione in natura è, di regola, assimilata alla distribuzione di utili: il socio non è tassato se il valore normale del bene assegnato non eccede la sua quota di partecipazione (conferimenti più riserve di pertinenza). Verificare sempre il confronto tra valore normale del bene e quota di partecipazione per escludere reddito imponibile a carico del socio.
  • Documentazione e imputazione contabile: per usufruire dell'agevolazione è fondamentale che l'assegnazione sia contabilmente coperta da riduzione delle riserve patrimoniali e che sia documentata la sussistenza di riserve sufficienti al momento dell'operazione.
  • In caso di utilizzo di riserve vincolate derivanti da rivalutazioni non affrancate, occorre valutare e, se necessario, assolvere l'imposta sostitutiva (13%) prevista per renderle utilizzabili ai fini dell'assegnazione agevolata.
  • Se l'Amministrazione finanziaria contesta l'applicabilità dell'agevolazione con motivazioni basate su collegamenti tra bene assegnato e origine delle riserve, tali censure sono discutibili e vanno valutate criticamente alla luce della normativa e della prassi interpretativa richiamata in sentenza.

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