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Sentenza

Sentenza n. 2342/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 2.000,00, corrispondenti al bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero, pur costituitosi, ha svolto mere difese formali e non ha dato esecuzione al giudicato. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 luglio 2025, ed era stata notificata all’amministrazione il 13 gennaio 2025. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre rilevato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dalla sentenza in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Consente di promuovere davanti al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus “Carta del Docente”

    Costituisce il titolo normativo sostanziale del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La previsione relativa all’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta è stata ritenuta applicabile analogicamente anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    È indicata quale disposizione modificativa della disciplina richiamata in tema di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per le condanne al pagamento di somme di denaro, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’efficacia dell’intervento del commissario ad acta.
  • La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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