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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento della retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore € 1.631,90 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo e alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 20 luglio 2024 ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva emesso un cedolino per € 1.481,77 lordi e aveva effettuato un pagamento parziale il 18 agosto 2025, ma non aveva corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente e parziale inottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza azionata era stata validamente notificata, era decorso il termine di centoventi giorni e risultava attestato il passaggio in giudicato. L’amministrazione non ha fornito la prova dell’integrale adempimento, in particolare quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonostante l’onere probatorio gravante sul debitore. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato; il giudice può ordinare all’amministrazione gli adempimenti necessari e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure esecutive necessarie all’attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 7 CCNL 31 agosto 1999

    Costituisce il fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Palmi.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • artt. 196-octies e 196-undecies disposizioni di attuazione c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla dichiarazione del difensore di conformità all’originale della sentenza notificata.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è stato validamente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione ed è comprovato il passaggio in giudicato della decisione.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; il pagamento solo parziale non esclude l’inottemperanza per le componenti ancora dovute, comprese rivalutazione monetaria e interessi.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere tutte le operazioni amministrative e contabili necessarie all’integrale pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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