Sentenza n. 283/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 562/2024 mediante offerta risarcitoria ritenuta insufficiente
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, vittoriose nei precedenti giudizi sull’aggiudicazione di una gara per l’affidamento in outsourcing dei servizi di gestione e manutenzione del Centro di Monitoraggio Ambientale dell’ARPAB, hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 562/2024. Tale sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., aveva stabilito i criteri per la determinazione del risarcimento spettante, non essendo stato disposto il subentro nell’appalto. La Regione ha formulato un’offerta di euro 10.492,55, non accettata dalle ricorrenti, che hanno chiesto la liquidazione di euro 113.153,74. Il TAR ha disposto una verificazione per determinare il quantum sulla base dei criteri già fissati. Il verificatore ha quantificato il risarcimento in euro 36.243,83, oltre rivalutazione e interessi. Le ricorrenti hanno contestato la stima di alcune voci di costo, in particolare materiali di consumo e magazzino, sostenendo che il verificatore avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente i dati risultanti dall’offerta di gara o dalle richieste di informazioni rivolte alle parti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti risultanti dalla verificazione e ha quantificato in euro 36.243,83 la somma dovuta dalla Regione a titolo di risarcimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale fino al soddisfo. Il Collegio ha ritenuto inadeguata l’offerta regionale di euro 10.492,55 e ha aderito alle risultanze del verificatore, non ravvisando anomalie manifeste nella metodologia utilizzata. Il calcolo ha preso le mosse dal valore dell’offerta economica, pari a euro 1.854.763,82, dal quale sono stati detratti i costi del personale e le ulteriori componenti necessarie all’esecuzione della commessa, determinando un margine di utile di euro 78.015,90; da tale importo è stato detratto l’aliunde perceptum di euro 26.239,00 ed è stata applicata la riduzione del 30% già prevista dalla sentenza ottemperanda, trattandosi di danno da perdita di chance. Il TAR ha respinto le contestazioni sulle spese di materiali e magazzino, ritenendo legittimo il ricorso a semplificazioni inferenziali o equitative, purché fondate su dati, informazioni e chiarimenti attendibili e coerenti con l’esecuzione della commessa. La quantificazione non può determinare indebite locupletazioni e l’onere della prova del danno grava essenzialmente sul danneggiato. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il compenso del verificatore, pari a euro 5.000 oltre IVA e cassa, è stato posto per due terzi a carico della Regione e per un terzo a carico delle ricorrenti, in ragione della differenza tra il petitum e l’importo concretamente riconosciuto.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
criteri in base ai quali la soccombente Regione Basilicata avrebbe dovuto proporre un’offerta risarcitoria
La disposizione consente al giudice di stabilire i criteri per la determinazione dell’importo risarcitorio, la cui concreta quantificazione può essere effettuata anche in sede di ottemperanza quando le parti non raggiungano un accordo.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza e la determinazione della somma dovuta.
art. 2687 c.c.
Il Collegio richiama i generali criteri di riparto dell’onere probatorio, affermando che la prova del danno risarcibile grava essenzialmente sul danneggiato.
art. 2 del decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002
È utilizzato per valutare la congruità del compenso spettante al verificatore, tenendo conto del valore e della complessità dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che abbia fissato i criteri di liquidazione del risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice può determinare direttamente la somma dovuta quando l’amministrazione e il creditore non raggiungano un accordo sull’importo.
- La quantificazione del danno da perdita di chance di aggiudicazione deve rispettare i criteri stabiliti dalla sentenza ottemperanda, includendo il margine di utile effettivamente ricavabile dall’offerta, la detrazione dell’aliunde perceptum e la riduzione percentuale eventualmente già disposta dal giudice.
- La liquidazione del danno non può produrre indebite locupletazioni; il danneggiato deve provare le componenti positive e negative necessarie alla determinazione del pregiudizio, mentre l’amministrazione non può essere penalizzata da carenze documentali imputabili al danneggiato.
- Nella quantificazione giudiziale del danno possono essere utilizzati, anche mediante verificazione, criteri inferenziali o equitativi per stimare componenti di costo non puntualmente documentate, purché tali criteri siano ausiliari, ragionevoli e fondati su dati, informazioni e chiarimenti attendibili e pertinenti alla commessa.
- In sede di ottemperanza, il giudice può aderire alle conclusioni del verificatore quando la metodologia applicata sia coerente con i criteri della sentenza da eseguire e non presenti anomalie manifeste; le contestazioni di parte non impongono una diversa quantificazione se non dimostrano errori concreti nel procedimento valutativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →