Cassazione Civile, Ordinanza n. 30300/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune contro due avvisi di accertamento relativi al 2013: uno per IVA, con cui erano stati recuperati imposta, interessi e sanzioni sui corrispettivi versati dal gestore del servizio idrico integrato a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per gli impianti affidati in gestione; l'altro per IRAP, relativo alla mancata contabilizzazione di tali corrispettivi. Secondo la CTR, i pagamenti del gestore costituivano un'obbligazione ex lege ai sensi dell'art. 153 d.lgs. 152/2006, distinta dal canone di concessione e qualificabile come mero rimborso di rate di mutuo, quindi come cessioni di denaro escluse da IVA. L'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del DPR 633/1972 e dell'art. 153 d.lgs. 152/2006, sostenendo che, in base alla convenzione del 2002, il trasferimento del diritto d'uso degli impianti idrici avveniva in cambio di un corrispettivo commisurato al mutuo residuo, con pagamenti inseriti in un piano pluriennale coincidente con le scadenze dei mutui, e dunque assoggettabili a IVA.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione il Comune ha depositato, entro il termine previsto, domanda di definizione agevolata della controversia pendente e le quietanze dei versamenti dovuti. La Corte ha ritenuto integrati i presupposti previsti dall'art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, della legge richiamata nel provvedimento, come modificata dal d.l. 34/2023, e ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 3 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia come norma violata per sostenere l'assoggettamento a IVA dei pagamenti contestati
art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia come norma violata ai fini dell'imposizione IVA
art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia come norma violata ai fini dell'imposizione IVA
art. 153 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato sia dalla CTR sia dall'Agenzia per la disciplina del servizio idrico integrato e del rapporto economico tra ente locale e gestore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio denunciato in cassazione per violazione/falsa applicazione di legge
art. 1, commi 197 e 198, L. sulla definizione agevolata delle controversie pendenti, come modificata dall'art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34
il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti entro il 10 ottobre 2023 comporta la declaratoria di estinzione del processo
art. 1, commi 200 e 201, L. sulla definizione agevolata delle controversie pendenti
disciplinano il diniego della definizione, i termini di impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la prova del versamento degli importi dovuti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La definizione agevolata della lite produce un effetto assorbente rispetto all'esame del ricorso per cassazione, rendendo superflua la decisione sul merito delle censure.
- Il diniego della definizione agevolata è soggetto a impugnazione secondo la disciplina speciale richiamata e può rilevare come motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
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