Ordinanza n. 896/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con il quale il Liceo Statale-OMISSIS-di Lodi ha disposto la non ammissione alla classe II di -OMISSIS-e del relativo verbale del consiglio di Classe della classe 1G; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quelli di cui sopra, anche non conosciuto, ivi comprese eventuali schede di valutazione dei singoli docenti, non note.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione dello studente alla classe seconda e relativo verbale del consiglio di classe
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione dello studente, frequentante la classe prima di un liceo linguistico, alla classe successiva. Lo studente, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 1, era destinatario di un piano didattico personalizzato sottoscritto dai genitori. La non ammissione, deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe per insufficienze in Latino, Spagnolo, Matematica e Scienze Motorie, è stata motivata con il numero delle insufficienze, lo studio e l'impegno selettivi e l'inadeguatezza del metodo di studio. In sede cautelare è stato dedotto, in particolare, il vizio di motivazione, poiché il giudizio non avrebbe considerato adeguatamente i disturbi dello studente, le misure previste dal PDP e quelle concretamente attuate dalla scuola.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria cognizione cautelare, il fumus boni iuris con riguardo al difetto di motivazione. La motivazione del Consiglio di classe non appariva riferita né ai disturbi dello studente né alle misure previste e attuate in base al PDP. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerata la gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all'imminente inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Ha quindi sospeso il giudizio di non ammissione e ordinato all'Amministrazione, tramite il competente Consiglio di classe, di rinnovare la valutazione finale mediante adeguata istruttoria e motivazione, esercitando la propria discrezionalità tecnica e considerando la condizione dello studente e il contenuto del PDP. Il Consiglio dovrà verificare la risposta dello studente alle misure previste e attuate, formulare una prognosi sulle possibilità di recupero delle insufficienze tenendo conto dell'incidenza dei disturbi cognitivi e motivare espressamente su tali aspetti. Il riesame non comporta l'ammissione provvisoria alla classe seconda, che resta rimessa al Consiglio di classe, nel rispetto dell'art. 4, commi 5 e 6, del d.P.R. 122/2009. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026 per verificare l'esito del riesame; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato ai fini del riesame.
art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”
Resta applicabile alla rinnovata valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici e al conseguente giudizio di ammissione alla classe successiva.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione scolastica di uno studente con disabilità o disturbi rilevanti deve essere sorretto da una motivazione che consideri espressamente la condizione individuale dello studente, le misure personalizzate previste nel PDP e quelle concretamente attuate dalla scuola.
- Quando la valutazione finale riguarda uno studente destinatario di un PDP, il Consiglio di classe deve verificare la risposta dello studente alle misure personalizzate e formulare una prognosi adeguata sulle possibilità di recupero delle insufficienze, tenendo conto dell'incidenza dei disturbi sulle prestazioni scolastiche.
- In sede cautelare, l'inadeguata considerazione della condizione dello studente e del PDP può integrare fumus boni iuris rispetto al vizio di motivazione del giudizio di non ammissione.
- La sospensione cautelare del giudizio di non ammissione finalizzata alla rinnovazione della valutazione non equivale all'ammissione provvisoria alla classe successiva: la decisione finale resta attribuita al Consiglio di classe, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica.
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