Sentenza del 17/06/2016 n. 12573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore degli immobili oggetto di compravendita, stimando i fabbricati in Euro 3.099.000,00 e i terreni in Euro 308.209,56. I contribuenti avevano impugnato la rettifica e la Commissione Tributaria Provinciale, con decisione confermata dalla CTR del Lazio, aveva ridotto i valori rispettivamente a Euro 2.054.000,00 e Euro 200.000,00, dando prevalenza alla perizia commissionata da una banca per la concessione del mutuo. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, la violazione delle norme sulla determinazione del valore e, dall'altro, l'illogicità o apparenza della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, contestava in realtà l'insufficienza della motivazione secondo una formulazione dell'art. 360 c.p.c. non più applicabile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva esplicitamente spiegato di preferire la perizia bancaria, considerandola più affidabile in quanto proveniente da un terzo, e tale motivazione non era né totalmente mancante né apparente o perplessa. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
La norma disciplina i criteri di determinazione del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro. Nel caso concreto, la Corte non ha accolto la censura dell'Agenzia relativa alla sua applicazione, poiché il motivo è stato qualificato come sostanziale contestazione della motivazione della sentenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2
La disposizione riguarda i poteri istruttori delle Commissioni tributarie. La decisione evidenzia che il giudice tributario può valutare gli elementi probatori prodotti dalle parti, attribuendo maggiore attendibilità a una perizia rispetto a un'altra, purché esponga una motivazione non apparente.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui una motivazione totalmente mancante, apparente o insanabilmente perplessa. Non è sufficiente una semplice valutazione alternativa delle prove o il disaccordo con la conclusione raggiunta dal giudice.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2012
La precedente formulazione consentiva di denunciare l'insufficienza della motivazione. Dopo la riforma del 2012, tale censura non è più proponibile nei medesimi termini; per questo il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha limitato il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione, escludendo la possibilità di censurare autonomamente la mera insufficienza motivazionale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha chiarito che non può essere utilizzato per mascherare una critica alla valutazione delle prove o all'adeguatezza della motivazione.
Art. 91 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte risultata perdente deve rimborsare le spese processuali alla controparte.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla rettifica del valore immobiliare, il giudice può preferire una perizia privata o bancaria rispetto alla stima dell'Amministrazione finanziaria, purché illustri in modo comprensibile le ragioni della scelta.
- La provenienza della perizia da un soggetto terzo, come una banca, può costituire un elemento di maggiore attendibilità, ma non rende automaticamente la perizia decisiva: il suo peso dipende dalla valutazione complessiva del giudice.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione comparativa delle perizie. Il ricorso deve dimostrare una specifica violazione di legge oppure una motivazione totalmente mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria.
- Una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge, ma sostanzialmente diretta a contestare l'insufficienza o l'erroneità della motivazione, può essere dichiarata inammissibile.
- Quando la sentenza espone chiaramente quale prova ha ritenuto prevalente e perché, il semplice dissenso dell'Amministrazione sulla valutazione degli elementi non integra un vizio di motivazione cassabile.
- La parte pubblica soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese processuali; per le amministrazioni statali, secondo la giurisprudenza citata, non opera il raddoppio del contributo unificato.
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