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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 26.669,91 emesso in favore di un avvocato sulla base di un contratto di associazione in partecipazione stipulato nel 2003. Con quel contratto, i committenti avevano associato il professionista a un affare relativo all'estrazione e alla vendita di una concessione estrattiva, affidandogli contatti con terzi e pubbliche amministrazioni e la predisposizione degli atti necessari al raggiungimento dello scopo, prevedendo come corrispettivo una percentuale sul ricavato. Gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'accordo per violazione del divieto di patto di quota lite. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibile la riconvenzionale del professionista; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il compenso parametrato al risultato integrasse un patto di quota lite vietato anche per attività stragiudiziali. In cassazione il professionista ha articolato due motivi: violazione dell'art. 2233 c.c. per avere la Corte esteso il divieto alle prestazioni stragiudiziali, e violazione dell'art. 1344 c.c. in relazione alla validità del contratto di associazione in partecipazione, sostenendo anche il diritto dell'avvocato a partecipare ad iniziative imprenditoriali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 2233 c.c., il divieto di patto di quota lite tutela l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, impedendo che il compenso dell'avvocato sia commisurato, in tutto o in parte, al risultato pratico della prestazione. Tale divieto si estende anche alle attività stragiudiziali quando esse siano svolte in ragione della qualità professionale di avvocato e il corrispettivo sia una partecipazione agli utili dell'affare. Nel caso concreto, il contratto di associazione in partecipazione era stato utilizzato per remunerare prestazioni professionali giuridico-amministrative con una percentuale sull'esito economico dell'operazione, sicché costituiva un patto di quota lite nullo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    terzo comma; ultimo comma

    il divieto di patto di quota lite, nel testo applicabile, è norma speciale a tutela del cliente e della dignità della professione forense; impedisce che il compenso dell'avvocato sia correlato al risultato pratico della prestazione, anche fuori dal contenzioso

  • art. 2549 c.c.

    il contratto di associazione in partecipazione attribuisce una partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari verso un apporto; se l'apporto dell'associato persona fisica consiste in una prestazione di lavoro, l'accordo è incompatibile con la disciplina richiamata nel caso

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto non fosse simulato/fraudolento; la Corte non accoglie la tesi e considera l'accordo funzionalmente diretto ad aggirare il divieto di patto di quota lite

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 2233, ultimo comma, c.p.c.

    citato nel testo della decisione, ma il riferimento corretto è al divieto di compensi parametrati al risultato dell'opera professionale

Massime di principio

  • Il divieto di patto di quota lite, nel regime applicabile ratione temporis, non riguarda soltanto l'attività giudiziale dell'avvocato, ma anche quella stragiudiziale quando il compenso sia convenzionalmente agganciato al risultato economico dell'affare o della prestazione.
  • Integra patto di quota lite nullo qualsiasi accordo che, pur formalmente inserito in uno schema diverso, remuneri l'avvocato con una partecipazione agli utili o con una percentuale sul vantaggio economico ottenuto per il cliente, se l'attività svolta è professionale forense.
  • La nullità colpisce anche il negozio con cui si tenta di mascherare il compenso professionale come partecipazione associativa, quando l'apporto dell'avvocato consista in attività proprie della professione e la scelta del professionista sia determinata proprio da tale qualifica.
  • È compatibile con il divieto il fatto che il professionista possa svolgere attività imprenditoriale; ciò non consente però di remunerare attività forense con compensi commisurati all'esito pratico dell'affare, ove la prestazione resti riconducibile all'estrinsecazione della professione legale.

Come è indicizzato

MaterieAssociazione in partecipazioneTransazione
RamiContratti
IstitutiNullitàAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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