Cassazione Penale, Sentenza n. 14249/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo del veicolo (motrice Scania FE111FV e semirimorchio XA596CV). Il sequestro era stato disposto nel procedimento penale contro Ruggiero Domenico, trovato in possesso di 64 kg di cocaina occultati nel mezzo di proprieta della societa L.T.R. S.r.l. Il ricorrente deduceva l'estraneita e la buona fede della societa proprietaria, contestava la valutazione del periculum in mora (sostenendo che il veicolo non poteva agevolare ulteriori reati o che l'indagato era detenuto e/o non piu dipendente), e forniva documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro dell'indagato e la mancanza di convivenza tra i fratelli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione del proponente: l'impugnazione e' stata proposta da soggetto non legittimato perche' il difensore non era munito di procura speciale per proporre ricorso in cassazione contro l'ordinanza resa in sede di riesame. La Corte richiama la presunzione limitata di procura speciale ai sensi dell'art. 100, comma 3, c.p.p., e la giurisprudenza consolidata che esclude la possibilita' di impugnare in cassazione senza l'esplicita procura speciale. Percio' il ricorso e' inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p. A carico del ricorrente sono state liquidate le spese processuali e ordinato il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del potere equitativo riconosciuto (richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e la normativa successiva).
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo impeditivo)
Il sequestro preventivo 'impeditivo' puo' colpire beni di terzi quando sussista un collegamento con il reato e la libera disponibilita' del bene possa agevolare la commissione di ulteriori reati; l'appartenenza a terzi e la buona fede non escludono automaticamente la misura ma richiedono motivazione specifica sul periculum in mora
art. 322-bis c.p.p.
Norma richiamata in tema di impugnazioni dei provvedimenti cautelari reali in sede di riesame e impugnazione; la Corte osserva che l'ordinanza impugnata rientra nel regime delle impugnazioni cautelari disciplinate da tale normativa
art. 325 c.p.p.
Richiamato come riferimento alla disciplina dell'impugnazione dell'appello in materia cautelare reale e della procedura di riesame; la giurisprudenza afferma che le stesse regole di legittimazione si applicano alle impugnazioni in tale ambito
art. 100, comma 3, c.p.p.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo salvo diversa volonta' espressa; nel caso di specie l'atto di nomina risultava limitato alla presentazione dell'istanza di dissequestro al G.I.P. e non conferiva procura speciale per proporre ricorso in cassazione
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma che prevede l'inammissibilita' del ricorso per cassazione presentato da soggetto non legittimato; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della responsabilita' per l'introduzione del ricorso e per la determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di inammissibilita' non colpevole
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista per l'inammissibilita' del ricorso; la Corte ha esercitato la facolta' e determinato in via equitativa l'importo di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen. (citazione nel provvedimento)
Richiamato nel provvedimento come riferimento alla sanzione applicabile in caso di inammissibilita'; la Corte ha fatto riferimento al potere di modulazione della sanzione per inammissibilita'
Massime di principio
- Un sequestro preventivo impeditivo puo' colpire beni di terzi anche in buona fede se esiste un collegamento concreto con il reato e la libera disponibilita' del bene puo' agevolare nuovi reati; il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora
- La mera proprieta' del bene da parte di un terzo non esclude automaticamente il sequestro; elementi come affidamento del mezzo all'indagato, rapporti di familiare vicinanza o convivenza, e l'assenza di prove di cessazione della disponibilita' possono essere ritenuti indici di effettiva disponibilita'
- Un terzo interessato che intende impugnare in sede di cassazione un provvedimento cautelare deve essere munito di procura speciale specifica per quel grado; una nomina limitata a chiedere il dissequestro al G.I.P. non equivale a procura speciale per proporre ricorso in cassazione
- In caso di contestazione del periculum in mora e dell'effettiva disponibilita' del bene, il terzo proprietario deve documentare in modo chiaro la sua estraneita' fattuale (es. cessazione del rapporto di lavoro, diversa residenza, mancanza di affidamento continuativo del mezzo)
- Se il destinatario materiale dell'eventuale misura cautelare e' detenuto, il giudice deve ancora valutare il rischio di reiterazione o di uso del bene da parte di terzi; l'arresto dell'indagato non rende automaticamente privo di scopo il sequestro di beni che possono essere comunque usati da altri
- Proceduralmente, per evitare inammissibilita' e sanzioni, occorre curare la forma della nomina difensiva e prevedere espressamente la procura speciale per il grado di giudizio in cui si intende proporre impugnazioni
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