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Direttiva 2009/118

Direttiva 2009/118/CE della Commissione, del 9 settembre 2009 , che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32009L0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/118/CE della Commissione aggiorna in modo mirato gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE, a seguito di modifiche nella distribuzione di alcuni organismi nocivi e di aggiornamenti tecnici della nomenclatura combinata. In particolare, elimina il riconoscimento di talune aree dell’Austria e di Creta/Lesbo come zone protette per specifici organismi nocivi, e sopprime o adegua riferimenti incrociati divenuti obsoleti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 novembre 2009 e applicarle dal 1° dicembre 2009.

Modifica tecnica degli allegati II-V della direttiva 2000/29/CE in materia di misure fitosanitarie contro organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono adeguare la propria normativa fitosanitaria alle modifiche degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. L’intervento riguarda in particolare le zone protette, i requisiti particolari per taluni vegetali e prodotti vegetali, nonché l’aggiornamento di alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna la disciplina esistente, incidendo sugli obblighi di controllo e circolazione di specifiche merci e territori.

Modifica degli allegati fitosanitari della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2009/118/CE della Commissione interviene come atto di aggiornamento tecnico della disciplina fitosanitaria dell’Unione, modificando gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE. L’obiettivo è adeguare l’elenco delle zone protette e i richiami normativi alla situazione fitosanitaria effettiva e ai cambiamenti nella nomenclatura combinata del legno.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che alcune zone erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per specifici organismi nocivi, ma le informazioni fornite da Austria e Grecia dimostrano che tali organismi sono ormai presenti nei territori interessati. Di conseguenza, non sussistono più le condizioni per mantenere il riconoscimento di quelle aree come zone protette. La direttiva risponde anche a un’esigenza di coerenza tecnica, poiché il regolamento (CE) n. 1031/2008 ha modificato alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno.

Ambito delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE, secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva 2009/118/CE.

Nell’allegato II e nell’allegato III vengono soppressi i riferimenti alle zone protette per:

  • alcune regioni o parti di regioni dell’Austria, in relazione a Erwinia amylovora;
  • Creta e Lesbo, in relazione a Cryphonectria parasitica.

Nell’allegato IV vengono eliminati o aggiornati alcuni riferimenti interni e richiami a zone protette, tra cui:

  • la soppressione del richiamo a talune voci dell’allegato III nella parte A, punto 16.5;
  • la soppressione di un riferimento numerico al punto 46 della sezione I della parte A;
  • l’aggiornamento di rinvii interni nella parte B, punti 1-6, con sostituzione del richiamo a determinate voci dell’allegato IV A I;
  • la soppressione di riferimenti a Creta e Lesbo e, in un caso, alla Danimarca (DK) nei punti 6.3, 14.9, 21 e 21.3.

Nell’allegato V, infine, sono aggiornati i codici NC relativi al legno e alla segatura, con sostituzioni puntuali di codici come:

  • ex 4401 30 90 sostituito da ex 4401 30 80;
  • 4401 30 10 sostituito da ex 4401 30 40 per la voce relativa alla segatura, con precisazione che si tratta di segatura non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o simili.

Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento

La direttiva ha natura tipica di direttiva di armonizzazione tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° dicembre 2009;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Rilievo pratico

Per gli operatori e i consulenti del settore agricolo-fitosanitario, la direttiva rileva soprattutto perché ridisegna l’elenco delle zone protette e può incidere su certificazioni, controlli all’importazione e condizioni di circolazione di taluni vegetali e prodotti vegetali. Sul piano operativo, assume rilievo anche l’aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata per il legno, che impatta la corretta classificazione doganale e la verifica dei requisiti fitosanitari associati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II-V della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2009/118/CE. La base giuridica richiamata è l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE.

Rimozione di zone protette non più giustificate

Nell’allegato si sopprime il riferimento come zone protette per alcune regioni austriache riguardo a Erwinia amylovora e per Creta e Lesbo riguardo a Cryphonectria parasitica, poiché gli Stati interessati hanno comunicato la presenza ormai accertata di tali organismi nei rispettivi territori. Sono inoltre soppressi alcuni riferimenti incrociati e un richiamo a una zona protetta divenuti obsoleti.

Adeguamenti tecnici della nomenclatura combinata

La direttiva aggiorna i codici NC relativi al legno e ai lavori di legno in conseguenza del regolamento (CE) n. 1031/2008, modificando i codici richiamati nell’allegato V e in taluni punti degli allegati III e IV.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 novembre 2009, con applicazione dal 1° dicembre 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nazionale di recepimento

Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacommercio di prodotti vegetalidogane e nomenclatura combinata

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