Sentenza del 25/11/2022 n. 34730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava la revoca della pensione d'invalidità civile disposta dall'INPS ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 2, a seguito della condanna all'ergastolo per delitti commessi in associazione di stampo mafioso. In sede di legittimità il ricorso è stato proposto con procura rilasciata con atto separato in data 9.4.2020, antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata (30.4.2020). La Corte ha ritenuto che mancasse il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c., richiamando la giurisprudenza della Cassazione (anche S.U.) che stabilisce la necessità che la procura speciale sia conferita dopo che il provvedimento sia venuto a giuridica esistenza e con riferimento specifico al giudizio di cassazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (procura conferita prima della pubblicazione della sentenza). Non si è dunque entrati nel merito della revoca della pensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge) e tenuto al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto, inoltre la sentenza prescrive l'omissione dei dati identificativi del ricorrente per pubblicazione e diffusione.
Norme richiamate
Legge n. 92 del 2012, art. 2
Norma che prevede la revoca di trattamenti assistenziali in caso di condanna per reati particolarmente gravi; i giudici territoriali hanno ritenuto legittima la revoca esercitata dall'INPS in applicazione della norma, nell'ambito della discrezionalità normativa volta a escludere benefici solidaristici per chi ha mancato ai doveri verso la collettività.
Costituzione, art. 38
Il ricorrente aveva prospettato contrasto con l'art. 38 Cost. (tutela dell'assistenza sociale); i giudici d'appello hanno ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, riconoscendo la legittimità della scelta del legislatore di revocare prestazioni solidaristiche a condannati per reati gravi.
Codice di procedura civile, art. 365
Stabilisce il requisito della specialità della procura per proporre ricorso in cassazione; la Corte ha applicato il principio che la procura deve essere conferita dopo che il provvedimento da impugnare sia venuto a giuridica esistenza e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 433
Riferimento alla deroga sul deposito della sentenza letta in udienza (eccezione non applicabile nel caso di specie), usata per spiegare perché la celebrazione dell'udienza non equivale alla pubblicazione ai fini del termine per conferire procura speciale.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 36057 del 2022
Ha precisato che la procura su foglio separato materialmente congiunto può essere equiparata a quella in calce purché non risulti che la procura sia non riferibile al giudizio di cassazione; tuttavia non vale se la procura è anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Cassazione n. 5852 del 2023 (richiamata)
Conferma che la presunzione di riferibilità della procura al giudizio di cassazione non opera se la procura, pur su foglio congiunto, è anteriore alla pubblicazione della sentenza.
Cassazione n. 13263 del 2020 e n. 7181 del 2003 (richiamate)
Cass. nn. 13263/2020; 7181/2003
Giurisprudenza consolidata sul requisito della specialità della procura rilasciata separatamente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 2021
Citata dal Pubblico Ministero come elemento favorevole al ricorso; tuttavia la Corte di legittimità non ha esaminato il merito della questione costituzionale per avere dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali.
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
D.P.R. n.115/2002, art.13, c.1-quater e c.1-bis
Norme relative al contributo unificato e al suo aumento nei casi di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha constatato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo.
D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52
D.Lgs. n.196/2003, art.52
Norma sulla riservatezza dei dati personali; la decisione prescrive l'omissione dei dati identificativi del ricorrente nelle comunicazioni pubbliche del provvedimento.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è indispensabile la procura speciale ex art. 365 c.p.c.; essa deve essere conferita dopo che la sentenza impugnata sia stata effettivamente pubblicata (venuta a giuridica esistenza).
- Una procura rilasciata su atto separato materialmente congiunto al ricorso può essere valida se non è anteriore alla pubblicazione del provvedimento; se è anteriore è insufficiente perché manca la specialità richiesta.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali (come la mancanza della procura speciale), il giudice di legittimità non esamina il merito della controversia sostanziale (ad es. la legittimità della revoca di prestazioni assistenziali).
- La revoca di prestazioni solidaristiche per condanne per reati gravi (es. associazione mafiosa) è ritenuta, secondo consolidata giurisprudenza, compatibile con la discrezionalità del legislatore e non manifesta violazione dell'art. 38 Cost., salvo diverso esito di valutazioni di costituzionalità esaminate nel merito.
- In casi analoghi, prima di impugnare in cassazione verificare la data di pubblicazione della sentenza e conferire la procura speciale con esplicito riferimento al giudizio di cassazione e al provvedimento impugnato per evitare l'inammissibilità.
- La parte soccombente deve considerare anche le conseguenze economiche (spese, contributo unificato aggiuntivo) e gli obblighi di riservatezza nella pubblicazione del provvedimento.
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