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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 3197 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Ricorso per cassazione - motivi - valutazione del materiale probatorio - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato quattro motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, contestando la legittimità e la sufficienza della motivazione degli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, hanno sostenuto che l'Ufficio avesse determinato il maggior valore dell'immobile in modo generico, facendo riferimento alle quotazioni O.M.I. senza allegarle e senza indicare adeguatamente tutti i parametri utilizzati. Hanno inoltre contestato la valutazione delle perizie di parte, l'applicazione dei coefficienti di riduzione e la distribuzione dell'onere della prova, chiedendo sostanzialmente alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché erano indicati i criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore e tali indicazioni consentivano ai contribuenti di esercitare il diritto di difesa. Le quotazioni O.M.I. sono state considerate non come prova legale o presunzione legale, ma come elemento di ausilio e indicazione di massima, legittimamente utilizzabile insieme ad altri elementi, quali ubicazione, stato di manutenzione, caratteristiche dell'immobile e completamento del secondo piano. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare direttamente perizie e altri elementi di prova, trattandosi di attività riservata al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 7.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52

    La motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione deve indicare i criteri utilizzati per la determinazione del maggior valore, in modo da delimitare la pretesa dell'Amministrazione e consentire al contribuente di difendersi. Non è necessariamente richiesta l'indicazione analitica di ogni elemento fattuale impiegato nell'applicazione dei criteri.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto tributario deve essere adeguatamente motivato, ma nel caso esaminato la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento ai criteri estimativi, all'ubicazione, allo stato di manutenzione e alle quotazioni O.M.I.

  • Codice civile, art. 2697

    Resta fermo l'onere della prova a carico dell'Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa fiscale. Tuttavia, la contestazione dell'onere probatorio non consente al contribuente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.

  • Codice civile, art. 2727

    Gli elementi indiziari, comprese le quotazioni O.M.I. se utilizzate insieme ad altri dati, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non determinano automaticamente il valore dell'immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 115, comma 2

    Le quotazioni O.M.I. possono essere utilizzate come nozioni di fatto di comune esperienza e come strumento di ausilio estimativo, ma forniscono soltanto indicazioni di larga massima e non costituiscono fonte tipica di prova.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Il ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione di perizie, documenti, quotazioni o altri elementi probatori: tale attività spetta al giudice di merito.
  • Le quotazioni O.M.I. non costituiscono, da sole, una presunzione legale del valore di mercato dell'immobile né una prova decisiva; possono però essere utilizzate come dato di partenza o elemento indiziario insieme ad altri fattori concreti.
  • Un avviso di rettifica può essere ritenuto sufficientemente motivato quando indica i criteri astratti e gli elementi essenziali della stima, anche se non espone analiticamente ogni dato utilizzato dall'Ufficio.
  • Per contestare efficacemente una stima immobiliare è opportuno fornire elementi oggettivi e verificabili, come documentazione fotografica, dati comparativi, caratteristiche tecniche, stato di conservazione e riferimenti temporali precisi.
  • La violazione dell'onere della prova o delle norme sulla motivazione deve riguardare un effettivo vizio giuridico; non può essere dedotta soltanto perché il giudice ha attribuito maggiore peso alle prove dell'Amministrazione rispetto alle perizie di parte.

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