Cassazione Penale, Sentenza n. 4870/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge penale e processuale (anche in relazione all'art. 416-bis c.p.) per carenza della motivazione circa la gravità indiziaria: sosteneva che le prove a suo carico si riducono a isolate intercettazioni che documenterebbero condotte episodiche incompatibili con la stabile partecipazione al clan mafioso; lamentava altresì la mancata considerazione delle note difensive e degli argomenti articolati in udienza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, osservando che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione logica e adeguata, ricostruendo il contesto criminale, l'organigramma del clan e gli elementi indiziari relativi al ricorrente (inclusi i rapporti operativi con il padre, referente del clan, e iniziative del ricorrente in contatti e acquisizione di informazioni utili al sodalizio). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è l'ipotesi di reato oggetto delle indagini e della valutazione della gravità indiziaria
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento processuale nell'ambito delle censure; dalla motivazione emerge l'uso di norme procedurali per valutare la correttezza del procedimento di riesame (interpretazione desunta dal contesto della citazione)
art. 192 cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto prospettata una violazione specifica di disciplina procedurale che giustificasse l'annullamento
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come presunta violazione processuale connessa alla motivazione; la Corte ha ritenuto che dal provvedimento impugnato emergesse una motivazione adeguata
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma eccezionale applicata per le forme di esame del ricorso; la Corte ha proceduto seguendo le forme previste da tale disposizione
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)
Richiamato per l'applicabilità delle forme procedurali straordinarie; ha consentito l'applicazione delle regole di esame indicate
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità delle censure nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e non conformi a tale requisito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile con profili di colpa; la Corte l'ha applicata per disporre il versamento di euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per i necessari adempimenti; la Corte ha disposto tale trasmissione
Massime di principio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche; il rinvio generico alle argomentazioni difensive o alla mancanza di motivazione è spesso insufficiente per ottenere l'esame di merito
- Il giudice di legittimità non rifa' le valutazioni di merito: può controllare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non sostituirsi al riesame degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito
- Isolate intercettazioni possono risultare insufficienti se prese singolarmente, ma se inserite nella ricostruzione del contesto e collegate ad altri elementi possono concorrere a formare la gravità indiziaria richiesta per l'ipotesi di associazione mafiosa
- Chi impugna deve indicare chiaramente quali elementi della motivazione si ritengono carenti e perché, mostrando l'incoerenza logica o la violazione di principi di diritto, per rispettare i requisiti di specificità (art. 581 c.p.p.)
- Ricorsi manifestamente generici o volti a una diversa rivalutazione dei fatti possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.)
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