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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4870/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge penale e processuale (anche in relazione all'art. 416-bis c.p.) per carenza della motivazione circa la gravità indiziaria: sosteneva che le prove a suo carico si riducono a isolate intercettazioni che documenterebbero condotte episodiche incompatibili con la stabile partecipazione al clan mafioso; lamentava altresì la mancata considerazione delle note difensive e degli argomenti articolati in udienza

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, osservando che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione logica e adeguata, ricostruendo il contesto criminale, l'organigramma del clan e gli elementi indiziari relativi al ricorrente (inclusi i rapporti operativi con il padre, referente del clan, e iniziative del ricorrente in contatti e acquisizione di informazioni utili al sodalizio). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è l'ipotesi di reato oggetto delle indagini e della valutazione della gravità indiziaria

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento processuale nell'ambito delle censure; dalla motivazione emerge l'uso di norme procedurali per valutare la correttezza del procedimento di riesame (interpretazione desunta dal contesto della citazione)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto prospettata una violazione specifica di disciplina procedurale che giustificasse l'annullamento

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come presunta violazione processuale connessa alla motivazione; la Corte ha ritenuto che dal provvedimento impugnato emergesse una motivazione adeguata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma eccezionale applicata per le forme di esame del ricorso; la Corte ha proceduto seguendo le forme previste da tale disposizione

  • art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Richiamato per l'applicabilità delle forme procedurali straordinarie; ha consentito l'applicazione delle regole di esame indicate

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità delle censure nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e non conformi a tale requisito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile con profili di colpa; la Corte l'ha applicata per disporre il versamento di euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per i necessari adempimenti; la Corte ha disposto tale trasmissione

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche; il rinvio generico alle argomentazioni difensive o alla mancanza di motivazione è spesso insufficiente per ottenere l'esame di merito
  • Il giudice di legittimità non rifa' le valutazioni di merito: può controllare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non sostituirsi al riesame degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito
  • Isolate intercettazioni possono risultare insufficienti se prese singolarmente, ma se inserite nella ricostruzione del contesto e collegate ad altri elementi possono concorrere a formare la gravità indiziaria richiesta per l'ipotesi di associazione mafiosa
  • Chi impugna deve indicare chiaramente quali elementi della motivazione si ritengono carenti e perché, mostrando l'incoerenza logica o la violazione di principi di diritto, per rispettare i requisiti di specificità (art. 581 c.p.p.)
  • Ricorsi manifestamente generici o volti a una diversa rivalutazione dei fatti possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.)

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