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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bolzano che aveva applicato la pena per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente aggravata dall'ingente quantitativo e aveva disposto la confisca e distruzione della droga nonché la confisca dell'automezzo. Tre motivi: (1) omissione di adeguata motivazione circa la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla luce della novellazione dell'art. 629 c.p.p.; (2) illegittimità della confisca del veicolo di proprietà di terzo non coinvolto, poiché la misura di sicurezza non sarebbe stata oggetto di accordo tra le parti e dunque non applicabile; (3) violazione del diritto al contraddittorio del terzo proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 240 c.p. e dell'art. 100 comma 2 d.P.R. 309/1990, ossia mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'ablazione del bene.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la sentenza di patteggiamento contiene una motivazione sintetica ma adeguata che esclude l'esistenza di elementi che impongano il proscioglimento, dato che la richiesta di applicazione della pena equivale ad ammissione del fatto; (2) la confisca del trattore Scania è legittima anche se non era oggetto dell'accordo, ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge n. 134/2003 e dell'art. 240 c.p., essendo il mezzo stato modificato e utilizzato per occultare la droga; (3) il ricorrente, non essendo proprietario del veicolo, era privo di interesse a chiederne la restituzione e quindi non poteva validamente contestare la confisca. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pagamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Nel patteggiamento la richiesta di applicazione della pena è considerata ammissione del fatto; il giudice può motivare in modo sintetico la mancata pronuncia di proscioglimento se dagli atti non emergono elementi che impongano il proscioglimento

  • art. 240 cod. pen.

    Consente la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca anche se non prevista nell'accordo quando il bene è stato utilizzato per l'occultamento della droga

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 134/2003)

    Per effetto della modifica normativa, il giudice può disporre la confisca anche quando questa non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti, purché sussistano le ragioni per applicarla

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto alla disciplina del patteggiamento e alle misure ablative collaterali; la Corte ha ritenuto che la confisca possa essere disposta se adeguatamente motivata

  • art. 240, comma 3 cod. pen.

    Norma sulla confisca che richiede attenzione al contraddittorio delle parti eventualmente lese; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva interesse a impugnare la confisca essendo non proprietario

  • art. 100, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Richiama l'esigenza del contraddittorio quando la confisca riguarda diritti di terzi; nel caso concreto la mancanza di contraddittorio non è stata ritenuta decisiva perché il ricorrente non era titolare dell'interesse alla restituzione

  • art. 629, comma 1 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla novellazione che ha incluso la sentenza di patteggiamento tra le decisioni suscettibili di revisione; la Corte ha però ritenuto che ciò non imponga una motivazione ampia quando dagli atti non emergono ragioni per proscioglimento

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; utilizzata dal ricorrente per articolare le doglianze, ma ritenuta non sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte

  • legge n. 134/2003

    Modifica l'art. 445 c.p.p. estendendo la possibilità di confisca anche oltre i casi obbligatori e consentendo al giudice di applicare la confisca anche senza che tale misura formi oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione delle ammende e alla valutazione della responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione l'ha menzionata per escludere dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso e per determinare l'ammontare equitativo delle ammende

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la richiesta di applicazione della pena equivale in pratica a un'ammissione di fatto; il giudice può quindi motivare in modo sintetico l'assenza delle cause di proscioglimento se dagli atti non emergono elementi contrari
  • La confisca dei beni utilizzati per commettere o agevolare il reato può essere disposta anche se non prevista nell'accordo di patteggiamento, purché il giudice motivi le ragioni per ritenere il bene funzionale alla commissione del reato
  • La mancanza di contraddittorio con un terzo proprietario può costituire vizio solo se il terzo ha effettivo interesse e qualità processuale a chiedere la restituzione; un imputato non proprietario può essere privo di interesse ad impugnare l'ablazione del bene
  • Per contestare la confisca di un bene di terzo occorre dimostrare la titolarità e l'interesse concreto alla restituzione; altrimenti il motivo risulta inammissibile o infondato
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento è necessario che i motivi di cassazione mostrino profili di illegittimità sostanziale o procedurale ben delineati; censure meramente formali o che non incidono sull'essenza della decisione sono spesso destinate a essere ritenute infondate o inammissibili

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