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Sentenza

Sentenza n. 6772/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lagitre S.r.l. il 23/10/2023: Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.7.2023, pubblicato sul Bur n. 96 del 21.07.2023, ivi compreso l'Allegato A, che rettifica, per errori materiali, gli importi asseritamente dovuti dai singoli fornitori considerati, tra cui la Impresa ricorrente.

Giustizia amministrativa202302031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Veneto che quantificava in euro 163.551,87 il payback dovuto per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, unitamente agli atti statali e regionali presupposti e, con motivi aggiunti, al successivo provvedimento regionale di rettifica degli importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti adottati nell'ambito del meccanismo di payback sanitario relativo al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento. Sono stati impugnati, in particolare, il provvedimento regionale di quantificazione e richiesta di pagamento, i decreti ministeriali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa e l'adozione delle linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza permanente Stato-Regioni e una circolare ministeriale. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo decreto regionale di rettifica degli importi per errori materiali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere versato alla Regione la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia sull'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presupporrebbe un evento pienamente satisfattivo della pretesa azionata, quale l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il versamento ha invece eliminato l'interesse concreto alla decisione, ma non ha soddisfatto la domanda demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback sanitario.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato quale ulteriore fondamento degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; nel giudizio pendente rende inutilmente conseguibile la pronuncia demolitoria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'importo ridotto previsto da una normativa sopravvenuta, quando estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un evento satisfattivo della pretesa azionata, mentre la prima ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche senza soddisfare la domanda originaria.
  • Il pagamento dell'obbligazione contestata non costituisce, di per sé, soddisfazione della domanda di annullamento proposta per evitare ogni pagamento; se tuttavia il pagamento rende inutilmente conseguibile la pronuncia demolitoria, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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