Sentenza n. 483/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 2651/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 settembre 2025, notificata il 22 settembre 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2293/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2651/2025, che aveva annullato l'aggiudicazione, dichiarato l'inefficacia del contratto e disposto il subentro della seconda classificata
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La gara, indetta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e di altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Assoro, Catenanuova, Leonforte e Nissoria, era stata aggiudicata alla costituenda ATI Progitec-General Montaggi, prima classificata, mentre Multiecoplast si era classificata seconda. In primo grado Multiecoplast aveva dedotto: 1) l'omessa produzione, da parte dell'ATI aggiudicataria, delle schede tecniche dei veicoli e la conseguente mancata dimostrazione del rispetto dei CAM relativi ai mezzi e alle emissioni; 2) l'omessa dimostrazione del rispetto dei CAM relativi al materiale riciclato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; 3) in via subordinata, l'illegittimità del bando e del disciplinare per la mancata o non corretta applicazione dei CAM; 4) l'illegittimità dell'offerta economica dell'ATI aggiudicataria per violazione dell'art. 17 del disciplinare, incertezza dell'offerta e mancata asseverazione del PEF. Il TAR aveva accolto il quarto motivo e annullato l'aggiudicazione. Le aggiudicatarie hanno appellato la sentenza deducendo l'erroneo rigetto dell'eccezione di tardività, l'erroneo accoglimento del quarto motivo e la violazione dei principi del d.lgs. 36/2023. Multiecoplast ha proposto appello incidentale contro il mancato accoglimento degli altri motivi.
La decisione
Il CGARS ha respinto tutti e quattro i motivi originari di Multiecoplast. Quanto ai primi tre, ha rilevato che la lex specialis e lo schema di contratto richiamavano i CAM, ma che l'appalto riguardava servizi di raccolta, trasporto, pulizia e spazzamento, sicché erano pertinenti i CAM dei punti 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2022, non quelli dei punti 6 e 7, invocati dalla seconda classificata e relativi, rispettivamente, alla fornitura di contenitori e sacchetti e alla fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli e attrezzature. Multiecoplast non aveva dedotto violazioni dei CAM effettivamente applicabili. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha ritenuto l'offerta economica conforme all'art. 17 del disciplinare: la previsione sull'asseverazione del PEF doveva essere interpretata secondo correttezza e buona fede e secondo l'interpretazione che ne preservasse la legittimità, non potendo imporre, a pena di esclusione, l'asseverazione di un PEF elaborato da soggetti terzi, cioè i Comuni. I chiarimenti del RUP, secondo cui l'asseverazione equivaleva a presa d'atto e accettazione del PEF, non modificavano illegittimamente la lex specialis, ma rilevavano ai fini della tutela dell'affidamento dell'aggiudicataria alla luce dei principi di fiducia e buona fede del d.lgs. 36/2023. Inoltre, non era stata dimostrata l'insostenibilità dell'offerta. L'appello principale è stato accolto, quello incidentale respinto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata, con integrale rigetto del ricorso originario, della domanda di risarcimento in forma specifica e di subentro. Multiecoplast è stata condannata alle spese del doppio grado in favore delle aggiudicatarie, mentre le spese nei confronti delle amministrazioni regionali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
La proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, con reiterazione dei motivi e delle eccezioni di primo grado, fa riemergere l'intero thema decidendum entro i limiti devolutivi del giudizio di appello.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie in materia di appalti pubblici.
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione agli obblighi concernenti i criteri ambientali minimi negli affidamenti pubblici.
art. 57, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla disciplina dei criteri ambientali minimi.
art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla conformità dell'offerta e alla disciplina della gara.
art. 83, comma 3, d.lgs. 36/2023
La lex specialis deve essere conforme alla disciplina normativa e ai pertinenti CAM; nel caso concreto il richiamo ai CAM era contenuto nello schema di contratto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appello in relazione ai principi generali del codice dei contratti pubblici.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio di fiducia rileva nell'interpretazione dei chiarimenti del RUP e nella tutela dell'affidamento del concorrente.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appello in relazione ai principi generali del codice dei contratti pubblici.
art. 4 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appello in relazione ai principi generali del codice dei contratti pubblici.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il principio di buona fede rileva nell'interpretazione della lex specialis e dei chiarimenti resi dal RUP.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appello in relazione ai principi generali del codice dei contratti pubblici.
d.m. Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica 23 giugno 2022
Per un appalto avente a oggetto servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di pulizia e spazzamento, rilevano i CAM dei punti 4 e 5; non sono invece pertinenti i CAM dei punti 6 e 7, riferiti alla fornitura di contenitori e sacchetti e alla fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli e attrezzature.
d.m. Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica 17 giugno 2021
Invocato dalla seconda classificata in relazione ai CAM dei veicoli, ma ritenuto non pertinente rispetto all'oggetto concreto dell'appalto.
deliberazione ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1/2023
Richiamata come parametro della lex specialis, unitamente alla disciplina dei CAM.
deliberazione ARERA n. 385/2023
Richiamata nel disciplinare di gara quale atto di riferimento della procedura.
Massime di principio
- Nelle gare aventi a oggetto servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia e spazzamento, devono essere applicati i CAM specificamente riferiti a tali servizi; non possono essere automaticamente invocati i CAM dettati per forniture diverse, quali contenitori, sacchetti, veicoli o attrezzature, se l'oggetto dell'affidamento non comprende tali forniture come prestazione autonoma.
- Una clausola della lex specialis relativa all'asseverazione di un PEF deve essere interpretata secondo correttezza e buona fede e privilegiando l'interpretazione che ne consenta la legittimità; in assenza di una chiara previsione, non può essere intesa come imposizione, a pena di esclusione, dell'asseverazione di un PEF predisposto da soggetti terzi e non dal concorrente.
- I chiarimenti del RUP non possono modificare o integrare sostanzialmente la lex specialis, ma devono essere considerati quando si limitano a chiarire il significato della clausola e l'offerente vi abbia fatto affidamento, in applicazione dei principi di fiducia e buona fede propri dei contratti pubblici.
- La contestazione dell'insostenibilità di un'offerta economica richiede la dimostrazione concreta dell'incompatibilità tra il prezzo offerto e le prestazioni oggetto dell'appalto; la mera divergenza tra il prezzo offerto e un PEF predisposto dalla stazione appaltante o da enti terzi non dimostra, di per sé, l'indeterminatezza o l'insostenibilità dell'offerta.
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