Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9811 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE Istituto di credito delegato al pagamento dell'imposta sui redditi - Estinzione debito d'imposta - Costituzione obbligazione a carico della delegata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la delega conferita dalla società a un istituto di credito per il pagamento delle imposte costituisse una mera delegatio solvendi. Secondo l’Amministrazione, tale delega avrebbe lasciato invariata l’obbligazione tributaria della società nei confronti dell’Erario, consentendo di pretendere comunque il pagamento dalla contribuente, anche se la banca non avesse riversato le somme alla Tesoreria dello Stato. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la delega bancaria prevista dalla normativa fiscale costituisce una modalità di pagamento: quando il contribuente conferisce validamente la delega e la banca riceve la somma destinata al versamento, il debito d’imposta del contribuente si estingue. Contestualmente nasce a carico della banca un’obbligazione distinta, consistente nel riversamento della somma alla Tesoreria dello Stato. Poiché l’esistenza e la validità della delega non erano contestate, la cartella esattoriale è stata ritenuta illegittima. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, poiché il Fallimento non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 17 della legge n. 576 del 1975

    Prevede la possibilità di effettuare il versamento delle imposte sui redditi mediante delega a un istituto di credito; la delega opera come modalità di pagamento idonea a liberare il contribuente, se validamente conferita e accettata.

  • Art. 4 del decreto-legge n. 30 del 1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 1976

    Integra la disciplina dei versamenti delegati delle imposte sui redditi, confermando il ruolo dell’istituto di credito nel ricevere le somme e riversarle all’Erario.

  • Art. 13 della legge n. 751 del 1976

    Contribuisce a disciplinare la delega bancaria per il pagamento delle imposte sui redditi, la cui esecuzione determina l’estinzione del debito tributario del delegante.

  • Art. 12 della legge n. 751 del 1976

    Prevede un’analoga modalità di delega bancaria per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, secondo il medesimo principio di liberazione del contribuente.

  • Art. 5 della legge n. 657 del 1986

    Completa la disciplina dei versamenti delegati delle imposte, inserendosi nel quadro normativo che attribuisce efficacia liberatoria al pagamento effettuato tramite banca.

  • Art. 1269 del codice civile

    È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate per sostenere la qualificazione della delega come delegatio solvendi. La Corte ha però ritenuto prevalente la disciplina fiscale speciale, secondo cui la delega bancaria è una modalità di pagamento con effetto estintivo per il contribuente.

  • Art. 2697 del codice civile

    Riguarda l’onere della prova ed è stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso concreto, la prova dell’esistenza e validità della delega bancaria risultava acquisita e non contestata.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1148 del 2000

    Stabilisce il principio secondo cui la delega conferita a una banca per il versamento delle imposte è una modalità di pagamento che libera il contribuente, mentre a carico della banca nasce un’obbligazione distinta di riversamento delle somme alla Tesoreria dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la legge fiscale consente il pagamento tramite delega a una banca e la delega è validamente conferita, il contribuente si libera dal debito tributario secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • L’eventuale mancato riversamento delle somme da parte della banca non consente, di regola, all’Amministrazione finanziaria di considerare ancora debitore il contribuente già liberato; l’obbligo di riversamento grava sulla banca.
  • È essenziale poter dimostrare l’esistenza, la validità e l’effettiva esecuzione della delega, mediante ricevute, quietanze, contabili bancarie o altra documentazione idonea.
  • La disciplina speciale dei pagamenti tributari può prevalere sulle regole civilistiche generali sulla delegazione di pagamento, quando attribuisce espressamente efficacia liberatoria al versamento delegato.
  • Il principio riguarda specificamente le forme di pagamento e le disposizioni normative applicabili al caso concreto: non ogni incarico bancario o ordine di pagamento produce automaticamente l’estinzione del debito fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.