Cassazione Penale, Sentenza n. 38218/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Adami ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva respinto il riconoscimento della continuazione tra i reati tributari già giudicati e una successiva condotta distrattiva per bancarotta. Il ricorrente sosteneva che sussistesse una continuità ideativa tra le condotte: rilevava la contiguità temporale (circa otto mesi) tra l'ultima violazione tributaria e la distrazione e deduceva che l'uso fraudolento della societa era sistematico e pertanto la condotta distrattiva ne fosse conseguenza naturale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse compiuto una valutazione di fatto adeguata e motivata, valorizzando l'assenza di concreti indicatori di un disegno criminoso unitario: la condotta distrattiva è stata posta in essere dopo che erano emerse le indagini sui reati tributari e quindi configurata come autonoma e finalizzata a svuotare il patrimonio. Perciò non è ravvisabile la unità di ideazione richiesta per riconoscere la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
Si richiede un disegno criminoso unitario, cioè una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte per poter riconoscere il reato continuato; non è sufficiente la mera reiterazione o l'abitualita della condotta
Sez. I, sent. n. 40123 del 22.10.2010 (rv 248862)
Distinzione tra recidiva/abitualita e unita di ideazione: la semplice ricaduta nel reato non integra il carattere intellettivo del reato continuato
Sez. I, sent. n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)
Il disegno criminoso puo essere generale e di massima, purche i reati risultino previsti almeno nelle loro linee essenziali e finalizzati al medesimo scopo
Sez. Un., sent. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)
Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre verificare indicatori concreti quali omogeneita delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguita spazio-temporale, modalita della condotta, sistematicita e la programmabilità dei reati nelle loro linee essenziali
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile, applicata qui con determinazione in euro 3.000
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova di una unita di ideazione e non puo essere desunto soltanto dalla reiterazione di reati o dalla qualita professionale/ruolo dell'agente
- La contiguita temporale e la prossimità materiale sono indicatori utili ma non decisivi: devono integrarsi con altri indici come la programmazione, l'omogeneita del bene giuridico e le modalita operative
- La valutazione sulla sussistenza di un disegno unitario e in gran parte valutazione di fatto del giudice di merito e in Cassazione e sindacabile solo se manifestamente illogica o priva di motivazione
- Una condotta posta in essere dopo l'emersione di indagini e volta a eludere l'accertamento puo essere considerata autonoma e non parte di un disegno criminoso precedente
- In sede esecutiva la verifica della continuazione richiede un esame puntuale e motivato degli indici concreti; la difesa deve puntare a dimostrare correlazioni oggettive e programmatorie tra le condotte
- Il ricorso privo di fondamento in fatto o di rilievo giuridico in presenza di una motivazione adeguata puo essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche
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