Sentenza n. 262/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0012485 del 24 settembre 2025 del Comune di Passignano sul Trasimeno, relativo alla SCIA presentata da Zefiro Net, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l’adeguamento tecnologico della stazione radio base (SRB) esistente in Località Cappuccini censito al N.C.T. del Comune di Passignano sul Trasimeno (codice impianto e nome “PG037 PASSIGNANO”), limitatamente alla parte in cui, «per la prosecuzione dell’iter dell’istanza», il Comune ha domandato a Zefiro Net di produrre «la documentazione richiesta dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell’Umbria, nelle modalità impartite descritte» nel parere della stessa prot. n. 20269 del 23 settembre 2025, sospendendo il procedimento «fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta»; del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prot. n. 20269 del 23 settembre 2025, limitatamente alla parte in cui ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica nel rispetto, in particolare, «delle seguenti prescrizioni: - Sia previsto un adeguamento della strategia di camouflage, per mezzo di un mascheramento con caratteristiche aggiornate, tali da produrre un effetto più naturale sullo sklyline, quindi meno lineare, affusolato e retto, prediligendo elementi idonei a nascondere gli apparati tecnologici ma con contorni discontinui, per un risultato finale armonico e paesaggisticamente compatibile. - Dovrà essere concordata preventivamente con questo ufficio la strategia più efficace, proponendo alcune scelte all’avanguardia»; di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico favorevole con prescrizioni della Soprintendenza e conseguente atto comunale di sospensione del procedimento relativo alla SCIA per l'adeguamento tecnologico di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere della Soprintendenza, limitatamente alle prescrizioni relative all'adeguamento della strategia di camouflage e alla necessità di concordare preventivamente con l'ufficio la strategia più efficace, nonché l'atto comunale che aveva sospeso il procedimento fino alla presentazione della documentazione integrativa. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6 e 21-nonies l. n. 241/1990, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, sostenendo che le prescrizioni fossero indeterminate, rinviassero sine die la definizione dell'istruttoria e si ponessero in contrasto con la precedente autorizzazione paesaggistica del 2019, configurando sostanzialmente un annullamento in autotutela. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, nonché illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti e travisamento, contestando il difetto di istruttoria e di motivazione concreta sulle caratteristiche dell'intervento e del vincolo. Secondo la ricorrente, l'intervento riguardava soltanto la sostituzione e l'aggiunta di antenne e apparati su una infrastruttura esistente, senza modifiche sostanziali dell'involucro esterno, sicché la Soprintendenza non avrebbe potuto imporre una diversa mitigazione dell'infrastruttura già autorizzata. La società proprietaria della stazione radio base è intervenuta ad adiuvandum, formulando censure analoghe, tra cui violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, sviamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto legittima la possibilità della Soprintendenza di imporre prescrizioni riferite anche al camouflage dell'infrastruttura, sebbene l'intervento non modificasse sostanzialmente l'involucro esterno. Il tempo trascorso dalle precedenti autorizzazioni e l'evoluzione tecnologica, che consente strategie di camouflage più efficaci e armoniche, costituiscono una sopravvenienza idonea a giustificare nuove prescrizioni; non sussiste quindi contraddittorietà con l'autorizzazione del 2019. Le indicazioni relative a un mascheramento meno lineare, affusolato e retto, con contorni discontinui e idoneo a nascondere gli apparati, sono state ritenute sufficientemente intelligibili. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché il parere e l'atto comunale non sono provvedimenti di secondo grado e non incidono sulle precedenti autorizzazioni. Il TAR ha però ritenuto illegittima la prescrizione secondo cui la strategia più efficace avrebbe dovuto essere previamente concordata con la Soprintendenza mediante la presentazione di alcune scelte all'avanguardia. Tale previsione introduceva una fase interlocutoria ulteriore, priva di tempi certi, determinando un aggravio procedimentale incompatibile con il procedimento paesaggistico semplificato e con la procedura prevista dall'art. 45 d.lgs. n. 259/2003. Anche la sospensione comunale, disposta fino alla ricezione della documentazione integrativa, è stata annullata perché aveva come unico effetto quello di sospendere il procedimento. La verifica successiva della conformità dell'intervento alle prescrizioni rientra nella fase di vigilanza e nell'eventuale repressione degli abusi, non può essere trasformata in una preventiva fase autorizzatoria indeterminata. Sono stati annullati l'atto comunale di sospensione e il parere della Soprintendenza limitatamente alla prescrizione relativa al previo accordo sulla strategia di camouflage. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 259/2003
La procedura semplificata per gli interventi sulle infrastrutture di comunicazione elettronica non può essere aggravata mediante una fase interlocutoria ulteriore, priva di tempi certi, finalizzata a concordare preventivamente le modalità progettuali.
artt. 7 e ss. d.P.R. n. 31/2017
Nel procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato le prescrizioni devono poter essere definite nell'ambito del procedimento stesso e non possono subordinare la conclusione dell'iter a un successivo confronto indeterminato.
punto B.38 dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017
L'intervento di adeguamento tecnologico della stazione radio base è stato ricondotto tra gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico
La legittimazione a richiedere l'autorizzazione paesaggistica è riconosciuta anche a chi abbia la disponibilità materiale del bene o dell'infrastruttura interessata dall'intervento.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non trova applicazione quando il nuovo parere o provvedimento non costituisce un atto di secondo grado e non incide sulle precedenti autorizzazioni, ma valuta l'intervento attuale nel relativo procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, l'amministrazione può imporre prescrizioni riferite all'opera risultante dall'intervento richiesto, anche quando l'infrastruttura preesistente sia stata già autorizzata, purché la prescrizione sia giustificata da una valutazione attuale di compatibilità paesaggistica; il tempo trascorso e l'evoluzione tecnologica possono costituire elementi sopravvenuti idonei a giustificare nuove misure di mitigazione.
- Le prescrizioni paesaggistiche devono essere sufficientemente determinate e intelligibili: è legittima l'indicazione di obiettivi qualitativi e di caratteristiche funzionali del risultato, quando consenta al destinatario di comprendere il risultato paesaggistico richiesto e non imponga necessariamente una soluzione tecnica unica.
- È illegittimo subordinare la conclusione di un procedimento paesaggistico semplificato relativo a infrastrutture di comunicazione elettronica a una successiva fase di preventiva concertazione con l'amministrazione, priva di termini certi e necessaria per definire le modalità dell'intervento, poiché tale fase costituisce un aggravio procedimentale non previsto dalla disciplina applicabile.
- La verifica della conformità dell'opera realizzata alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica appartiene alla successiva attività di vigilanza e all'eventuale repressione degli abusi; non può essere utilizzata per mantenere indefinitamente sospeso il procedimento autorizzatorio mediante la richiesta di ulteriori soluzioni progettuali.
- Un nuovo parere paesaggistico riferito a un intervento attuale non costituisce annullamento d'ufficio della precedente autorizzazione quando non incide sulla validità o sull'efficacia di quest'ultima, ma valuta la compatibilità dell'opera come risultante dalla nuova modificazione.
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