Cassazione Penale, Sentenza n. 44206/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per lesioni personali in danno di Gianluca e Massimo Domenicano. Motivi: 1) censura sulla motivazione della Corte territoriale e presunta confusione nella ricostruzione delle due fasi dell'evento del 13/04/2014; critica all'attendibilità e alla riconoscibilità dalle immagini di videosorveglianza; rilevo che l'appello avrebbe sollevato tali questioni. 2) contestazione della riconducibilità della frattura spiroide al comportamento del ricorrente (art. 40 cod. pen.). 3) vizi motivazionali e omissione di considerazione delle critiche svolte in appello. 4) eccezione di prescrizione maturata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. I primi tre motivi sono inammissibili perché sostanzialmente tendono a una rivalutazione del fatto e delle prove (materia estranea al sindacato di legittimità salvo vizi specifici della motivazione). La questione della riconducibilità della frattura non è stata introdotta adeguatamente in appello e rimane generica. Il motivo di prescrizione è inammissibile perché la prescrizione è maturata il 13/10/2021, successivamente alla lettura del dispositivo del secondo grado (05/07/2021), quindi irrilevante ai fini della non rilevabilità in cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti richiesti dalle disposizioni attuative (specificità dei motivi)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Definisce i limiti del sindacato della Cassazione: non è ammessa la mera rivalutazione del significato della prova o del merito, se non quando vi sia un vizio della motivazione che inficia la capacità dimostrativa degli elementi acquisiti
art. 40 cod. pen.
Norma sulla relazione di causalità; qui invocata dal ricorrente per collegare la frattura ai fatti, ma la questione non è stata introdotta e motivata adeguatamente in appello
artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.
Usati per calcolare il termine di prescrizione (nel caso, sette anni e mezzo) e stabilire la data di maturazione della prescrizione (13/10/2021)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e delle parti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti né rivaluta liberamente le prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano specifici vizi nella motivazione
- I motivi di cassazione devono essere specifici e mostrare errori di diritto o vizi logici e univoci nella motivazione connessi alla decisività degli elementi probatori
- Le contestazioni sulla riconoscibilità dalle immagini di videosorveglianza richiedono argomentazione puntuale e, se possibile, elementi tecnici o evidenze probatorie dirette; mere affermazioni generiche sono inammissibili
- La prescrizione si valuta alla data della pronuncia impugnata (lettura del dispositivo); se matura dopo tale data non impedisce la pronuncia e non è rilevante per dichiarare la cassazione ammissibile
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; è essenziale valutare la specificità e fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in cassazione
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