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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33315 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di euro 496.246,80, oltre accessori, relativi ai dazi doganali pagati per 110 importazioni di macchine multifunzione (MMF) effettuate tra il 13 ottobre 2008 e il 28 dicembre 2009. Sosteneva che le macchine fossero state erroneamente classificate alla voce NC 8443.31.91, soggetta a dazio del 6%, invece che alla voce 8443.31.99, esente da dazio. Secondo B., le MMF erano destinate principalmente a sistemi di elaborazione automatica dell'informazione oppure avevano il carattere essenziale determinato dal modulo di stampa. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la motivazione della sentenza d'appello, l'applicazione delle Regole Generali di Interpretazione 3(b) e 3(c) della Nomenclatura Combinata, la violazione della neutralità tariffaria e l'errata distribuzione dell'onere della prova per il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata, anche per relationem, la motivazione della Commissione tributaria regionale e ha escluso che fosse stata violata la Regola 3(b): il carattere essenziale della macchina deve essere individuato in senso funzionale, considerando la destinazione d'uso complessiva, non automaticamente in base al costo o alle dimensioni del singolo modulo. Poiché B. non aveva provato né la prevalenza di una funzione né quale componente conferisse alle MMF il carattere essenziale, era applicabile la Regola 3(c), con classificazione nella voce residuale 9009.12.00 e dazio del 6% anche secondo il precedente sistema tariffario. Non sussisteva quindi alcuna violazione della neutralità tariffaria. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la corretta classificazione rendeva irrilevanti le ulteriori condizioni del rimborso. B. è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Dogane euro 10.260,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 236 del Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    Disciplina il rimborso o lo sgravio dei dazi indebitamente riscossi; nel caso concreto, però, il rimborso è stato negato perché il dazio risultava correttamente applicato.

  • Regola Generale di Interpretazione 3(b) della Nomenclatura Combinata

    I prodotti misti [...] sono classificati [...] secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    Per i prodotti composti, il carattere essenziale va individuato quando possibile. Secondo la Corte, l'essenzialità è funzionale e dinamica: occorre considerare quale componente o funzione consenta al prodotto complesso di raggiungere la sua destinazione finale, non soltanto il costo, il valore o le dimensioni del singolo modulo.

  • Regola Generale di Interpretazione 3(c) della Nomenclatura Combinata

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    Quando non è possibile individuare né una voce prevalente né il carattere essenziale del prodotto, si applica la voce numericamente successiva tra quelle astrattamente valide. Nel caso concreto ciò ha condotto alla classificazione residuale soggetta al dazio del 6%.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, art. 9, paragrafi 1 e 2

    Rileva per i limiti del potere della Commissione di modificare la Nomenclatura Combinata e le aliquote doganali. La Corte ha escluso che il passaggio al sistema tariffario successivo avesse modificato il dazio applicabile alle MMF, poiché il dazio del 6% era già dovuto in precedenza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Disciplina il contenuto dell'appello tributario. La Corte ha ritenuto legittimo il richiamo della Commissione tributaria regionale alla motivazione della decisione di primo grado, trattandosi di una motivazione per relationem sufficientemente verificabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36; art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Riguardano l'obbligo di motivazione delle sentenze. La motivazione non è stata ritenuta mancante o apparente, perché la CTR aveva esaminato la questione dell'essenzialità funzionale della macchina.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Kip Europe, cause riunite C-362/07 e C-363/07

    Stabilisce che le macchine multifunzione devono essere classificate in base al modulo che ne determina il carattere essenziale, se tale modulo è identificabile; in caso contrario si applica la Regola 3(c).

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Hewlett-Packard, causa C-361/11

    Ha confermato che la classificazione delle stampanti multifunzione alla voce 8443.31.91 non costituiva una modifica del dazio, perché le macchine sarebbero state già soggette al 6% secondo la classificazione residuale del sistema precedente.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso di dazi doganali non basta sostenere che una diversa voce tariffaria sarebbe più favorevole: l'importatore deve dimostrare concretamente che la classificazione dichiarata era errata e che ricorrevano i presupposti della voce alternativa.
  • Nel caso di macchine o prodotti multifunzione, la funzione prevalente o il carattere essenziale devono essere provati con elementi tecnici e funzionali riferiti alla destinazione complessiva del prodotto; il solo maggior costo o la maggiore dimensione di un componente non sono normalmente sufficienti.
  • Se nessuna funzione prevale e non è identificabile un componente determinante, si applica la Regola Generale 3(c), con classificazione nella voce numericamente ultima tra quelle validamente considerate.
  • Il principio di neutralità tariffaria impedisce aumenti del dazio derivanti soltanto da modifiche formali della nomenclatura, ma non opera quando il medesimo livello di dazio era già applicabile secondo la disciplina precedente.
  • In appello tributario è possibile riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado; tuttavia, il giudice può confermare la decisione mediante motivazione per relationem, purché il rinvio consenta di comprendere e controllare le ragioni della decisione.
  • Una volta accertata la correttezza della classificazione doganale e quindi dell'esazione, diventano normalmente irrilevanti le ulteriori questioni sulle condizioni procedurali o probatorie del rimborso.

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