Cassazione Civile, Sentenza n. 37955/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (iscrizione a ruolo per imposte di successione, ipotecaria, catastale e relative sanzioni) emessa in relazione alla dichiarazione di successione della defunta Roccioletti Francesca. La ricorrente ha dedotto, in nove motivi: omessa o non valida notifica dell'avviso di liquidazione (e dunque illegittimità della cartella), tardiva notifica della cartella rispetto ai termini di decadenza; violazioni di norme procedurali (specificità del motivo di appello nel rito tributario, onere della prova, omesso esame di fatto decisivo); violazioni di disposizioni del d.lgs. 346/1990 (art. 27, 33, 35, 37) e del d.p.r. 602/1973 (art. 25) nonché carenza motivazionale ex legge n. 212/2000, art. 7.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e terzo motivo (la specificità del motivo di appello nel processo tributario può essere valutata nel suo complesso e non esclude la riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado), il secondo motivo (non v'è prova che il giudice abbia spostato l'onere della prova o abbia introdotto prove d'ufficio; la contestazione dell'omessa notifica non costituiva fatto storico decisivo omesso di esame), e ha dichiarato inammissibili i motivi dal quarto all'ottavo che in sostanza riproponevano questioni sulla legittimità dell'imposizione già consolidate per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che, per le imposte di successione e per l'imposta di registro dopo le modifiche normative, la notifica della cartella di pagamento non è soggetta ai termini di decadenza di cui al d.p.r. n. 602/1973 art. 25; pertanto il termine di decadenza invocato dalla ricorrente non impediva la riscossione tramite cartella notificata nel 2012. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Norma invocata per i motivi di cassazione: la Corte valuta che le doglianze in punto di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo siano infondate o non sussistere nella specie.
d.lgs. 546/1992, art. 53
La specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretata restrittivamente ma il sindacato di merito è consentito se dall'atto risulta la volontà di contestare la decisione di primo grado; pertanto la riproposizione di ragioni già svolte può essere ammissibile se il gravame nel suo complesso esprime la critica alla pronuncia impugnata.
d.lgs. 346/1990, art. 27
Riguarda termini e modalità di liquidazione delle imposte di successione; la Corte osserva che, se l'avviso di liquidazione è stato notificato e non impugnato, la pretesa si consolida e non si può affermare l'inammissibilità della riscossione tramite cartella per motivi connessi alla liquidazione tardiva.
d.lgs. 346/1990, art. 33
Norma sui presupposti e sulla conoscenza dell'avviso di liquidazione; la Corte non ha ritenuto provato un vizio insuperabile della cartella fondato sulla non conoscenza dell'avviso.
d.lgs. 346/1990, art. 35
Norma sull'accertamento e notifica degli avvisi di accertamento in casi di dichiarazione omessa; la Corte non ha accolto la doglianza che avrebbe imposto necessariamente un avviso di accertamento diverso dalla procedura seguita.
d.lgs. 346/1990, art. 37
Prevede l'obbligo di notificare l'avviso di liquidazione; la Corte ha ritenuto che, ove l'avviso sia stato notificato e non impugnato, la pretesa diviene definitiva e la contestazione successiva alla cartella non valorizza la posizione della ricorrente.
d.p.r. 602/1973, art. 25 (art. 17 ratione temporis)
La Corte conferma l'orientamento secondo cui i termini di decadenza di tale norma non si applicano alla riscossione delle imposte sulle successioni dopo le modifiche normative susseguenti al 1999; la cartella di pagamento che ha mera funzione di riscossione non è soggetta ai termini di decadenza richiamati.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiesta di motivazione dell'atto impositivo: la Corte ha ritenuto che la cartella impugnata fosse sufficientemente motivata nella esposizione delle imposte e sanzioni, e che la doglianza non fosse risolutiva.
d.lgs. 46/1999, art. 23
Citato a fondamento della esclusione di alcune imposte dai termini estesi di decadenza; la Corte utilizza tale parametro per spiegare che le disposizioni di decadenza del d.p.r. 602/1973 sono applicabili solo a certe imposte (IVA, imposte dirette) e non alle successioni/registro secondo la normativa vigente.
d.p.r. 131/1986, art. 78
Richiamato per il termine decennale di prescrizione applicabile ad alcune pretese divenute definitive; la Corte lo usa per distinguere termini di prescrizione/decadenza applicabili a diversi tributi.
d.p.r. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di soccombenza.
codice civile, art. 2697
Norma sull'onere della prova; la Corte esclude che nel caso concreto il giudice abbia errato nell'assegnazione dell'onere probatorio.
codice di procedura civile, art. 115
Norma che vieta al giudice di fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti; la Corte ritiene che non sia stato commesso tale vizio.
Massime di principio
- Se l'avviso di liquidazione è stato notificato e non impugnato nei termini, la pretesa impositiva si consolida e le censure successive sulla legittimità dell'imposizione risultano in gran parte inammissibili o inefficaci se mirano solo a rimettere in discussione la liquidazione non impugnata.
- Nel rito tributario la 'specificità' del motivo di appello va valutata nel contesto dell'atto di gravame: la riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado può essere ammessa se l'atto di appello nel suo complesso mostra la volontà di criticare la pronuncia impugnata.
- Per le imposte di successione (e, dopo i cambi normativi, per certe imposte indirette come l'imposta di registro) la cartella di pagamento ha funzione meramente esecutiva e non è soggetta ai termini di decadenza previsti dal d.p.r. n. 602/1973 art. 25; la protezione del contribuente rispetto ai ritardi di liquidazione opera invece tramite gli specifici termini per la notifica dell'avviso di liquidazione previsti dal d.lgs. 346/1990.
- Il giudice non incorre necessariamente in vizio se valuta le prove e dà maggior peso a qualche elemento rispetto ad altri: costituisce vizio solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione dell'onere della prova in modo contrario alle regole.
- Le doglianze che attaccano la legittimità sostanziale dell'imposizione (e non vizi formali della cartella) sono in genere inammissibili quando l'atto impositivo antecedente sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
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