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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37920/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle delibere condominiali (del 11/06/2002 e del 19/03/2004, nonché successive del 20/04/2006) relative alla variazione dei millesimi e al riparto delle spese e approvazione di lavori, con domanda di dichiarazione di inesistenza/nullità o annullamento delle delibere; nel giudizio è sorto il profilo processuale della condizione di procedibilità della domanda legata alla mediazione obbligatoria e al rispetto del termine assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Maio confermando la declaratoria di improcedibilità delle sue domande per mancato esperimento della mediazione nei termini utili. La Corte ha precisato che il termine di 15 giorni concesso dal giudice per proporre l'istanza di mediazione non è perentorio, ma è necessario che il procedimento di mediazione (ossia il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza accordo) sia effettivamente esperito entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice; nel caso di specie la domanda di avvio è stata presentata successivamente all'udienza fissata e non era stata richiesta alcuna proroga, sicché l'eccezione di improcedibilità poteva essere rilevata dalla controparte e dal giudice in sentenza. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e degli oneri indicati (compreso eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 28/2010, art. 5 (commi 1-bis, 2, 2-bis, 5)

    Prevede la condizione di procedibilità per determinate materie, tra cui le controversie condominiali, e l'ordinanza del giudice che dispone l'avvio della mediazione con termine per la proposizione dell'istanza. La Corte ha interpretato che, ai fini della procedibilità, rileva l'effettivo esperimento della mediazione mediante lo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, non la mera proposizione dell'istanza entro 15 giorni.

  • d.l. n. 69/2013, art. 84 (convertito con l. n. 98/2013)

    Norma richiamata per le modifiche al d.lgs. n. 28/2010; il riferimento è funzionale alla individuazione del regime vigente in materia di mediazione obbligatoria.

  • c.p.c., art. 154

    Norma sulle proroghe e sulla necessità di istanza per la rimessione in termini; la Corte ha richiamato la necessità di chiedere formalmente una proroga per sanare il mancato rispetto del termine assegnato per l'esperimento di un'attività endoprocessuale.

  • c.p.c., art. 156 (commi richiamati)

    Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo alle conseguenze processuali di atti omessi; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che invocavano una diversa utilizzazione di tali disposizioni rispetto alla regola dettata per la mediazione delegata.

  • c.p.c., art. 157

    Richiami normativi relativi ai mezzi di impugnazione e alle eccezioni di rito; la Corte ha dichiarato che l'eccezione di improcedibilità poteva essere sollevata dalla controparte quanto anche rilevata dal giudice in sentenza.

  • c.p.c., art. 112

    Richiamato rispetto al dovere del giudice di motivare le decisioni e a profili di istruzione e comportamento delle parti; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata motivazione o mancata revoca dell'ordinanza di mediazione.

  • c.p.c., art. 360 (criteri di cassazione)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso proponeva vari motivi riconducibili alle ipotesi previste dall'art.360, ma la Corte li ha ritenuti infondati o inammissibili secondo le spiegazioni contenute nella sentenza.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a mediazione delegata dal giudice, ciò che assolve la condizione di procedibilità non è la mera presentazione dell'istanza entro 15 giorni, bensì l'effettivo svolgimento del primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.
  • Il termine di 15 giorni concesso dal giudice per proporre l'istanza di mediazione non è da considerarsi perentorio in senso assoluto, ma richiede comunque che la procedura sia completata entro l'udienza successiva: se tale condizione non è rispettata e non è stata richiesta e concessa una proroga, la mancata mediazione può determinare l'improcedibilità della domanda.
  • La parte che non rispetta i termini per l'esperimento della mediazione deve tempestivamente chiedere la proroga/ rimessione in termini; l'assenza di tale istanza preclude una sanatoria della carenza procedurale.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione può essere proposta dalla controparte in ogni stato e grado del processo e può essere rilevata dal giudice in sentenza, anche d'ufficio.
  • La partecipazione tardiva alla mediazione, dopo l'udienza fissata dal giudice e senza preventiva istanza di proroga, non sana automaticamente la carenza procedurale; non vale la semplice acquiescenza della controparte se la mediazione non si è effettivamente svolta entro il termine utile.

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