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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27874/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto in abitazione e rapina con tre motivi: 1) vizio di valutazione della prova e carenza/illogicità della motivazione rispetto al presunto riconoscimento degli imputati da parte delle vittime e alla testimonianza dell'agente verbalizzante; 2) mancata applicazione dell'istituto della continuazione (art.81 c.p.) rispetto a precedenti fatti a carico di Massimo Riviera; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato confronto della Corte d'appello con le argomentazioni difensive in materia di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi contestassero in realtà il merito (valutazione delle prove e misura della pena) e non un errore di diritto specifico, che i ricorrenti non hanno adeguatamente confrontato tutte le ragioni addotte dalla Corte d'appello (in particolare sull'assenza di vincolo ideologico per la continuazione) e che le censure erano generiche. La Cassazione ha inoltre applicato la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., ha inflitto una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art.606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: lett. b) per presunta violazione di legge penale e lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha ricordato che tali censure devono indicare un reale errore di diritto o una motivazione mancante/manifestamente illogica, non una mera diversa valutazione del merito.

  • art.192, art.546 e art.533 cod. proc. pen.

    Norme relative all'assunzione e alla valutazione della prova e al dibattimento. Sono state richiamate dalla difesa per contestare la valutazione dei testimoni; la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni attengano al giudizio di merito e non a un vizio di diritto riconoscibile in sede di legittimità.

  • art.81 cod. pen.

    Istituto della continuazione. La Corte ha richiesto che la difesa dimostri errori nella ricostruzione giuridica della sussunzione dei fatti nell'istituto (errore di diritto). La mancata confutazione di tutti i motivi addotti dalla Corte d'appello (in particolare l'argomento sui precedenti e la sistematicità della condotta) ha reso generico il motivo sulla continuazione.

  • art.173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di riassunto dei motivi in cassazione. Indica la forma sinteticamente richiamata per esporre i motivi; qui è citata perché il ricorso era presentato in forma unitaria e riassunta ai sensi di questa disposizione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese del procedimento e della possibilità di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per ricorsi infondati o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: le censure devono evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per contestare la valutazione della prova è necessario individuare profili specifici di illegittimità (contraddittorietà, mancanza assoluta della motivazione su fatti decisivi, travisamento probatorio) e non formulare argomentazioni generiche.
  • Nel discutere l'applicazione di istituti giuridici (es. continuazione ex art.81 c.p.) occorre affrontare e confutare tutte le ragioni poste a fondamento della decisione di merito: omissioni su punti determinanti rendono il motivo generico e inammissibile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono mostrare errori di diritto nella determinazione della pena o nella valutazione dei precedenti/attenuanti; il semplice dissenso sulla quantificazione è insufficiente.
  • Le decisioni di merito conformi fra primo grado e appello (doppia conforme) si leggono congiuntamente e rafforzano la presunzione di correttezza della valutazione probatoria, rendendo più difficile l'ammissibilità del ricorso.
  • Ricorrere in modo generico o senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche ex art.616 c.p.p.

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