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Ordinanza

Ordinanza n. 1942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202208722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4839/2022, e diniego del riconoscimento del titolo abilitante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente ha proposto reclamo cautelare ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo l’estrema gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall’asserita mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4839/2022 e dall’ulteriore provvedimento, ritenuto extra ordinem, di rigetto del riconoscimento del titolo abilitante. Ha quindi chiesto la sospensione del diniego ritenuto illegittimo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare non mediante la sospensione immediata del diniego, ma ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso tale rimedio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare, in tempo utile per l’udienza di merito, una relazione sui provvedimenti eventualmente adottati nei confronti di altri ricorrenti interessati all’ottemperanza della medesima sentenza, con particolare riferimento a un’altra ricorrente indicata nell’ordinanza. La fissazione dell’udienza è stata rimessa a decreto del Presidente della Sezione. Le spese della fase sono state compensate per peculiari motivi.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito del giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Disciplina il reclamo cautelare proposto dalla parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il giudice ha ritenuto tale misura adeguata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre necessariamente la sospensione immediata dell’atto contestato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione per acquisire informazioni sui provvedimenti adottati in casi analoghi e verificare le modalità di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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