Cassazione Penale, Ordinanza n. 12088/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è quindi rimasta ferma, così come la recidiva e la pena determinata dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di detenzione di stupefacente a fine di spaccio. Le doglianze hanno riguardato: l'affermazione di responsabilità, con particolare contestazione dell'esclusione della destinazione della sostanza all'uso personale di un assuntore abituale; la conferma della recidiva; la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso riproponesse le medesime censure già esaminate in appello, sollecitando una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, e ha reputato congrua e non illogica la motivazione del giudice di merito, fondata su dati obiettivi quali quantità, frazionamento e modalità di detenzione dello stupefacente, nonché sulla disponibilità di denaro contante e sull'assenza di riscontri alla tesi difensiva dell'uso terapeutico. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, valorizzando precedenti specifici e la perseveranza nell'attività illecita, e ha giudicato corretta anche la commisurazione della pena, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e pena base solo moderatamente superiore al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie incriminatrice per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio è stata ritenuta integrata sulla base di elementi oggettivi di segno univoco: quantità della sostanza, frazionamento in dosi e modalità di custodia incompatibili con l'uso personale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il riferimento al comma 5 è stato utilizzato per la riqualificazione in termini di ipotesi di minore gravità, senza escludere la rilevanza penale della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi oggettivi quali quantità, frazionamento in dosi, modalità di confezionamento e disponibilità di denaro contante, specie se la tesi dell'uso personale non trovi riscontri.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando la nuova condotta mostri persistenza nell'attività criminosa e maggiore pericolosità sociale, soprattutto in presenza di precedenti specifici e di una precedente condanna non idonea a svolgere effetto deterrente.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; è invece sufficiente una valutazione che tenga conto della gravità del fatto, della personalità dell'imputato, delle attenuanti concesse e del rapporto tra pena base e minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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