Cassazione Penale, Sentenza n. 17391/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Potenza che aveva accolto l'istanza di riesame e aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 1° agosto 2022. Il ricorrente deduceva violazione di legge penale in relazione all'art. 648 ter.1 c.p. e vizio di motivazione, in particolare carenza o mera apparenza della motivazione sul profilo del periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame è stata depositata il 4 ottobre 2022 e comunicata alla Procura il 5 ottobre 2022; il termine ordinario di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p. (decorrente dalla comunicazione/ notifica dell'avviso di deposito) scadeva quindi il 20 ottobre 2022. Il ricorso è stato depositato il 4 novembre 2022, oltre il termine, sicché non è stato esaminato il merito delle doglianze sull'art. 648 ter.1 c.p. o sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, c.p.p.
Riferito al regime impugnatorio verso ordinanze emesse all'esito di appello o riesame; la Corte richiama che, per tali ordinanze in materia di misure cautelari reali, occorre fare riferimento al termine ordinario previsto dall'art. 585 c.p.p.
art. 311, comma 1, c.p.p.
Stabilisce il termine di dieci giorni per le misure cautelari personali; la Corte precisa che tale termine non si applica alle misure cautelari reali e non è richiamato dall'art. 325 c.p.p.
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.p.p.
La Corte interpreta queste disposizioni nel senso che il termine ordinario per proporre ricorso in Cassazione contro decisioni adottate in camera di consiglio è di quindici giorni, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza; tale termine si applica anche se il dispositivo rinvia il deposito della motivazione a trenta giorni.
art. 648 ter.1 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; tuttavia la Corte non ha esaminato la questione di merito in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018 (Ficarra)
La pronuncia chiarisce che il termine di quindici giorni di cui all'art. 585 c.p.p. trova applicazione per le ordinanze in materia di misure cautelari reali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito della motivazione, anche quando nel dispositivo sia prevista la riserva della motivazione in trenta giorni.
La Corte di legittimità conferma l'orientamento applicato nel caso di specie, utilizzato per determinare la decorrenza e la durata del termine per proporre ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Per i provvedimenti in materia di misure cautelari reali (sequestri preventivi) il termine per proporre ricorso in Cassazione è ordinariamente di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., non di 10 giorni.
- Il termine di 15 giorni decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito della motivazione dell'ordinanza: è quindi essenziale verificare la data di effettiva comunicazione (anche tramite PEC) per calcolare il termine di impugnazione.
- La mancata osservanza del termine processuale determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito, anche se le doglianze sono fondate sul piano sostanziale.
- La previsione nel dispositivo di un rinvio al deposito della motivazione entro 30 giorni non sospende o prolunga il termine di impugnazione: il termine di 15 giorni resta ancorato alla comunicazione effettiva del deposito.
- In situazioni analoghe è fondamentale curare sia i profili sostanziali (es. contestazione di applicazione di norme penali o valutazioni sul periculum in mora) sia, preliminarmente, la tempestività e correttezza delle notifiche e dei depositi per evitare decadenze procedurali.
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