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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202502284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dal decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, emesso nei confronti del datore di lavoro originario per la violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia in forza del visto rilasciato sulla base del nulla osta, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. Tra le censure è stata prospettata anche una questione di legittimità costituzionale, lamentando l’assenza di una valutazione individuale della situazione del lavoratore. Il ricorrente ha inoltre allegato una PEC riferita all’intenzione di un diverso datore di lavoro, non meglio identificato, di procedere alla sua assunzione, insieme ad altri lavoratori.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, confermando in tal modo anche il precedente rigetto della domanda di misure cautelari monocratiche. Ha ritenuto che la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 costituisca un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo sulla permanenza dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento ampliativo. Ha ritenuto infondata, in questa fase, la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata valutazione della situazione personale del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato senza i presupposti di legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa i controlli rispetto all’ingresso, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. L’eventuale disponibilità di un diverso datore di lavoro non è stata ritenuta rilevante, perché non incide sulla causa ostativa riferita al titolo originario. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022

    La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando vengono meno i requisiti connessi al datore di lavoro originario, è stata qualificata come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria e come esercizio di un potere vincolato di controllo dei requisiti.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La condanna del datore di lavoro originario per la violazione della disciplina sul lavoro subordinato degli stranieri costituisce il presupposto ostativo posto a fondamento della revoca del nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 è riconducibile alla revoca sanzionatoria quando dipende dal venir meno dei requisiti necessari per il rilascio del titolo ed è esercizio di un potere vincolato di controllo, non di una valutazione discrezionale sull’interesse del lavoratore alla conservazione del titolo.
  • La mancata stipulazione del contratto di lavoro rende rilevante, ai fini della revoca del nulla osta, la permanenza della causa ostativa riferita al datore di lavoro originario, anche se lo straniero è già entrato nel territorio nazionale in forza del visto rilasciato sulla base del nulla osta.
  • La disponibilità di un diverso datore di lavoro non elimina la causa ostativa relativa al nulla osta originariamente rilasciato, poiché il nuovo rapporto di lavoro richiede un autonomo titolo conforme ai presupposti e alle procedure previste dalla legge.
  • La tutela della posizione individuale dello straniero non impone, in sede cautelare, una valutazione autonoma della sua situazione personale quando la permanenza in Italia deriverebbe da un ingresso effettuato senza i presupposti di legge e tramite una procedura eccezionale, perché ciò potrebbe eludere il sistema dei flussi programmati d’ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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