Sentenza n. 1769/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che il Ministero si fosse limitato a un rinvio generico a documentazione non allegata e senza indicare gli specifici elementi ostativi; che non fossero state adeguatamente considerate le sue condizioni di vita, familiari e sociali, il suo inserimento nel tessuto socio-economico nazionale e il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; che, essendo incensurato, non fosse verificata l'attualità del giudizio di pericolosità né escluso un errore di omonimia. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego, depositata dal Ministero con modalità idonee a preservarne la riservatezza e resa visionabile al difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione, rispetto al quale la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Dalla relazione riservata è emersa la riconducibilità del richiedente ad ambienti dell'estremismo islamico, la contiguità con soggetti appartenenti a un gruppo fondamentalista di matrice algerina, una perquisizione domiciliare svolta nel 2006 nell'ambito di un'indagine conclusasi con arresti e precedenti di polizia per falso e furto all'epoca dei fatti. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, anche in chiave preventiva e prognostica, a fondare il giudizio di possibile pericolo per la sicurezza della Repubblica. Il giudice ha ritenuto legittimo un obbligo motivazionale attenuato, poiché la natura riservata delle informazioni e la tutela delle fonti e delle attività investigative possono impedire la divulgazione di maggiori dettagli nel provvedimento. Il richiamo ob relationem alla documentazione riservata è stato considerato adeguato, anche perché il diritto di difesa è stato garantito mediante l'ostensione della relazione in giudizio con modalità protette. La sicurezza della Repubblica è stata ritenuta interesse prevalente rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza; a tal fine non sono necessarie condanne o precedenti penali definitivi, potendo assumere rilievo anche frequentazioni, contiguità o collegamenti con ambienti estremistici. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza, interesse ritenuto prevalente rispetto a quello dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale per il periodo previsto dalla legge consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza, l'Amministrazione può negare lo status sulla base di una prognosi preventiva e probabilistica di possibile pericolo per la sicurezza della Repubblica; non è necessario che il richiedente abbia riportato condanne o precedenti penali definitivi, potendo rilevare anche frequentazioni, contiguità o collegamenti con ambienti estremistici.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate acquisite dagli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata mediante un richiamo sintetico ob relationem, se la divulgazione integrale delle informazioni rischierebbe di compromettere la sicurezza nazionale, le fonti o le attività investigative.
- L'ostensione in giudizio della documentazione riservata, disposta dal giudice con modalità idonee a tutelarne la segretezza e resa conoscibile al difensore, può assicurare l'esercizio del diritto di difesa anche quando il provvedimento amministrativo non espliciti tutti gli elementi informativi posti a fondamento del diniego.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza per motivi di sicurezza resta estrinseco e non può sostituire l'apprezzamento dell'Amministrazione; esso riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →