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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-36/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2020. — VL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso alla procedura – Presentazione di una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande – Presentazione di una domanda ad altre autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale – Nozione di “altre autorità” – Articolo 26 – Trattenimento – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivi del trattenimento – Decisione di trattenimento di un richiedente a motivo della mancanza di posti alloggio in un centro di accoglienza umanitaria. — Causa C-36/20 PPU

Giurisprudenza europea62020CJ0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in procedimento d'urgenza, ha chiarito che un giudice istruttore spagnolo chiamato a decidere sul trattenimento di un cittadino irregolare può qualificarsi come "altra autorità" ai fini della direttiva procedure. Ha inoltre affermato che tale giudice deve informare il soggetto della possibilità di chiedere asilo e trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione. Infine, ha escluso che il richiedente possa essere trattenuto per ragioni diverse da quelle tassativamente previste dalla direttiva accoglienza, come la mera indisponibilità di posti in un centro di accoglienza.

Rinvio pregiudiziale su accesso alla procedura di asilo e legittimità del trattenimento di un migrante irregolare che manifesta volontà di chiedere protezione internazionale davanti a un giudice istruttore

La questione giuridica

Se un giudice istruttore chiamato a decidere sul trattenimento di un cittadino di paese terzo irregolare sia una delle "altre autorità" che possono ricevere la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32; se tale giudice debba informare l'interessato sulle modalità di presentazione della domanda e trasmettere gli atti all'autorità competente per registrazione e accoglienza; e se, una volta manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, il richiedente possa essere trattenuto solo nei casi tassativi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

Principio di diritto

Il giudice istruttore che, nel contesto di un procedimento sul trattenimento ai fini del rimpatrio, riceva la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rientra tra le "altre autorità" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, deve informare l'interessato sulle modalità di presentazione della domanda e trasmettere il fascicolo all'autorità competente per la registrazione; da quel momento la persona acquisisce la qualità di richiedente e non può essere trattenuta se non per uno dei motivi tassativi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33, con esclusione di un trattenimento giustificato dalla sola mancanza di posti nei centri di accoglienza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 6 direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 26 direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 8 direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 8 direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 9 direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 17 direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 15 direttiva 2008/115/CE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 6

Accesso alla procedura di protezione internazionale e trattenimento del richiedente

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale in procedimento d’urgenza proposto da un giudice istruttore spagnolo nell’ambito del trattenimento di VL, cittadino del Mali giunto irregolarmente via mare e successivamente destinatario di una decisione di allontanamento. La Corte è chiamata a interpretare, in particolare, gli articoli 6 e 26 della direttiva 2013/32/UE e l’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE.

Fatti e procedimento principale

Nel dicembre 2019 VL e altri cittadini di paesi terzi furono intercettati e sbarcati a Gran Canaria. Dopo le prime cure e il passaggio alle autorità di polizia, fu disposta la loro espulsione; poiché non era possibile eseguirla entro 72 ore, venne chiesto il trattenimento al giudice istruttore competente. Durante l’audizione dinanzi a tale giudice, VL manifestò la volontà di chiedere protezione internazionale per timore di persecuzioni e per la situazione di guerra nel Mali.

Il giudice del rinvio, pur non essendo autorità accertante ai sensi della direttiva 2013/32, comunicò la dichiarazione alla polizia e all’UNHCR e cercò posti in un centro di accoglienza umanitaria. Non essendo disponibili sufficienti posti, dispose il collocamento di VL e di altri richiedenti in un centro di trattenimento per stranieri, con esame della domanda all’interno della struttura. Contro tale decisione fu proposto ricorso, sostenendo l’incompatibilità con il diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, in sostanza, se:

  • un giudice istruttore possa essere qualificato come una delle "altre autorità" che ricevono domande di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32;
  • tale giudice debba informare l’interessato sulle modalità di presentazione della domanda e trasmettere il fascicolo all’autorità competente, così da consentire la registrazione e l’accesso alle condizioni di accoglienza;
  • un cittadino di paese terzo che abbia manifestato la volontà di chiedere asilo possa essere trattenuto solo nei casi tassativi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 2013/32/UE, in particolare gli articoli 6, 26 e 38, nonché i considerando 8, 18, 20, 25, 26, 27 e 28;
  • la direttiva 2013/33/UE, in particolare gli articoli 3, 8, 9, 17 e 18, nonché i considerando 15 e 20;
  • la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, in particolare il considerando 9 e gli articoli 2, 6 e 15;
  • l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte: nozione di "altre autorità"

La Corte interpreta in modo autonomo e uniforme l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32. Osserva che la norma non rinvia al diritto nazionale per definire le "altre autorità" e che il termine è volutamente ampio e aperto.

Secondo la Corte, la nozione include anche un giudice istruttore chiamato a decidere sul trattenimento di un cittadino di paese terzo ai fini del rimpatrio, perché una domanda di protezione internazionale può plausibilmente essere formulata proprio in tale sede. Escludere questa possibilità ostacolerebbe l’obiettivo della direttiva, che è assicurare un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di asilo.

Obbligo di informazione e trasmissione del fascicolo

La Corte afferma che, se il giudice istruttore rientra tra le "altre autorità", egli è tenuto anche a informare il cittadino di paese terzo sulle modalità concrete per presentare la domanda di protezione internazionale. Questa conclusione deriva dall’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, nonché dal considerando 28 e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, che impongono di agevolare l’accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera.

La Corte aggiunge che, una volta espressa la volontà di chiedere protezione, il fascicolo deve essere trasmesso all’autorità competente per la registrazione, poiché il termine di sei giorni lavorativi previsto dalla direttiva sarebbe altrimenti svuotato di effetto e non potrebbe essere garantito l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza previste dall’articolo 17 della direttiva 2013/33.

Qualità di richiedente e limiti del trattenimento

La Corte chiarisce che la qualità di richiedente protezione internazionale si acquista quando la domanda è "presentata", non quando è registrata o formalmente inoltrata. Perciò, la semplice manifestazione della volontà di chiedere asilo davanti a un’"altra autorità" è sufficiente a far scattare tale qualità.

Da quel momento, la situazione dell’interessato non rientra più nella direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, ma nelle direttive 2013/32 e 2013/33. Ne consegue che il trattenimento non può essere disposto per il solo fatto di essere richiedente e che i motivi di trattenimento sono quelli tassativamente elencati dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

La Corte esclude che la mancanza di posti in un centro di accoglienza umanitaria possa costituire un motivo legittimo di trattenimento. Tale indisponibilità può giustificare, al più, modalità eccezionali di accoglienza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, ma non una misura privativa della libertà personale. Inoltre, non risultava nel caso concreto che la domanda fosse stata presentata al solo scopo di ritardare il rimpatrio, ipotesi che potrebbe astrattamente rilevare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera d).

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • un giudice istruttore che si pronuncia sul trattenimento ai fini del rimpatrio rientra tra le "altre autorità" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32;
  • tale giudice deve informare l’interessato e trasmettere il fascicolo all’autorità competente per la registrazione della domanda;
  • un cittadino di paese terzo che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli tassativamente previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

Principi pratici per il professionista

La decisione rafforza l’idea che, in materia di asilo, le garanzie di accesso alla procedura prevalgono su prassi interne che rendano difficile o ritardino la formalizzazione della domanda. Per gli operatori italiani, il punto centrale è che la manifestazione della volontà di chiedere protezione davanti a un’autorità pubblica idonea fa scattare obblighi immediati di informazione, trasmissione e protezione contro trattenimenti non giustificati da cause tipizzate dal diritto UE.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaletrattenimento amministrativoprocedura di rimpatrioaccoglienza dei richiedenti asilodiritto alla libertà personale

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