Sentenza del 22/03/2022 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni fiscali - Registro - Ipotecarie e catastali - Accordi di separazione e di divorzio - Risoluzione della crisi coniugale - Trasferimenti di proprietà da un coniuge all'altro o a favore dei figli - Generico richiamo al fatto della separazione - Sufficiente - Regime fiscale agevolato - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione o diniego dell'agevolazione fiscale (esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale) su trasferimenti di proprietà disposti nell'ambito di accordi di separazione o divorzio, inclusi trasferimenti a favore dei figli. L'Agenzia aveva ritenuto che un generico richiamo alla separazione/divorzio nell'atto non fosse sufficiente per ottenere l'agevolazione; i giudici di secondo grado hanno invece ritenuto sufficiente il richiamo agli accordi che regolano i rapporti patrimoniali connessi alla crisi coniugale, riconoscendo il regime agevolato quando il trasferimento rientra negli atti convenzionali posti in essere per regolare i rapporti economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione, anche se il trasferimento è in favore dei figli.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione del contribuente e ha riconosciuto l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987 ai trasferimenti disposti nell'ambito degli accordi di separazione/divorzio, includendo anche i trasferimenti in favore dei figli. Ha dunque disatteso l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva elementi più specifici del mero richiamo alla separazione/divorzio.
Norme richiamate
Legge n. 74/1987, art. 19
Prevede il regime fiscale agevolato (esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale) per i trasferimenti che regolano i rapporti economici collegati alla crisi matrimoniale; interpretato in senso estensivo quando il trasferimento è volto a disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi (anche se a favore dei figli) nell'ambito di accordi omologati o soggetti al controllo del giudice.
D.L. 132/2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 162/2014
D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014
Richiamato come riferimento normativo connesso alle materie fiscali e procedurali; non cambia il principio sostanziale dell'art. 19 circa l'agevolazione per i trasferimenti connessi alla crisi coniugale.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Cass. Sez. Trib., 17/12/2016, n. 3110; Cass. 11458/2005)
Cass. nn. 3110/16; 11458/2005; altre citate
La Corte di cassazione ha più volte interpretato l'agevolazione in senso che include gli atti e le convenzioni diretti a regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio, anche quando i trasferimenti avvengono in favore dei figli; tale orientamento è stato richiamato per confutare l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito di accordi di separazione o divorzio rientrano nel regime agevolato dell'art. 19 L. 74/1987 quando sono funzionalmente connessi alla regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale.
- Un generico richiamo alla separazione o al divorzio nell'atto di trasferimento può essere considerato sufficiente se il trasferimento manifesta chiaramente la finalità di regolare i rapporti economici collegati alla crisi matrimoniale e, preferibilmente, è inserito in un accordo soggetto al controllo o all'omologazione del giudice.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile documentare il nesso tra trasferimento e accordo di separazione/divorzio (es. copia dell'accordo omologato, verbali giudiziali, riferimenti all'omologa) e indicare espressamente che il trasferimento disciplina i rapporti patrimoniali connessi alla crisi coniugale.
- Esiste giurisprudenza contrastante: benché orientamenti della Cassazione sostengano l'interpretazione estensiva, l'Amministrazione finanziaria possa assumere posizioni restrittive; pertanto, in caso di contestazione, è utile fare valere i precedenti favorevoli e ottenere l'omologa giudiziale dell'accordo.
- I trasferimenti in favore dei figli inclusi nell'accordo di separazione/divorzio possono beneficiare dell'esenzione purché rientrino nella logica di regolazione dei rapporti economici conseguenti alla crisi coniugale.
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