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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36006/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte d'appello per manifesta illogicità nella valutazione dell'abitualità della condotta, ritenuta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.. Ha sostenuto che in primo grado non era stata applicata la recidiva e che, ai sensi del terzo comma dell'art. 131‑bis, l'abitualità ricorre solo se l'imputato è stato formalmente dichiarato delinquente abituale/professionale/per tendenza oppure abbia commesso più reati della stessa indole; i precedenti indicati (furto, uso indebito di carta di credito, danneggiamento, commercio di prodotti contraffatti) non sono stati dimostrati come della stessa indole della violazione di sigilli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha rilevato che il Tribunale di primo grado non aveva qualificato l'imputato come recidivo e che la Corte d'appello aveva invece impropriamente affermato la recidiva specifica e reiterata. Per tale errore è invalida la motivazione che ha negato l'applicabilità dell'art. 131‑bis. La sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per riesaminare esclusivamente la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte ha inoltre richiamato il principio della formazione progressiva del giudicato (art. 624 c.p.p.), precisando che il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza annullata su quella specifica parte.

Norme richiamate

  • art. 349, secondo comma, cod. pen.

    Norma del reato contestato (violazione dei sigilli) per cui è stata dichiarata la responsabilità penale dell'imputato

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama che il terzo comma disciplina l'elemento dell'"abitualità" (richiedendo dichiarazione di delinquenza abituale/professionale/per tendenza o la commissione di più reati della stessa indole) e che tale requisito deve essere valutato congiuntamente al primo comma

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio della formazione progressiva del giudicato: la cassazione parziale vincola il giudice del rinvio limitatamente ai punti non essenziali connessi alla parte annullata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 15439/2016; Sez. 6, n. 53590/2014; Sez. 2, n. 9744/2020 e altre)

    Interpretazione consolidata secondo cui ai fini dell'identificazione della "stessa indole" rilevano collegamenti tra reati per bene giuridico leso o movente, non necessariamente l'identità della norma incriminatrice

Massime di principio

  • Per riconoscere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) il giudice deve valutare sia la particolare tenuità sia l'eventuale "abitualità": quest'ultima sussiste solo se ricorre la dichiarazione di delinquente abituale/professionale/per tendenza oppure se l'imputato ha commesso più reati della stessa indole
  • Precedenti penali per reati di natura diversa non giustificano automaticamente la esclusione della causa di non punibilità per abitualità: è necessario dimostrare collegamenti concreti (stesso bene giuridico offeso o movente comune) tra le condotte
  • Se il giudice di merito ha qualificato impropriamente la recidiva o l'abitualità, tale errore può comportare l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per un nuovo esame solo della questione relativa all'art. 131‑bis
  • In caso di annullamento parziale la valutazione del giudice a quo resta vincolata dai limiti imposti dal principio di formazione progressiva del giudicato: il giudice del rinvio deve riesaminare solo i punti indicati dalla cassazione e non può estendere il riesame a questioni non connesse essenzialmente
  • In fase difensiva, per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità conviene documentare la minore offensività dell'azione (danno limitato, modalità, esiguità del vantaggio) e contestualmente dimostrare l'assenza di elementi che colleghino i precedenti alla stessa indole del reato contestato

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