Ordinanza n. 143/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere comunali di avvio e approvazione della modifica del piano paesaggistico relativa all'insieme n. 8 "Colle del castello", comprensive della valutazione di non assoggettabilità a VAS
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante al piano paesaggistico che prevede un collegamento pedonale verso il parcheggio interrato "Schlossberg", con attraversamento di sue proprietà e demolizione di parte del muro storico di cinta del Palazzo Vintler. Ha dedotto, in via principale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della L.P. n. 9/2018, nella parte in cui attribuisce ai Comuni l'individuazione e la disciplina degli insiemi paesaggistici mediante il procedimento comunale dell'art. 60, senza prevedere poteri provinciali di indirizzo, vigilanza, controllo o sostituzione, in contrasto con gli artt. 8, comma 1, n. 6, 16, comma 1, e 18, comma 2, dello Statuto speciale. Ha inoltre contestato la valutazione di non assoggettabilità a VAS, deducendo incompetenza, violazione della normativa provinciale e statale, difetto di attribuzione della Commissione comunale, omessa verifica del carattere minore della variante, carenza di motivazione e istruttoria, travisamento e irragionevolezza. Ha censurato anche la scelta pianificatoria del tracciato, ritenuta contrastante con gli strumenti vigenti, illogica e lesiva degli interessi storico-artistici e paesaggistici, nonché la previsione di un'opera a circa due metri dalla facciata, in violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito gli ulteriori motivi né le eccezioni del Comune. Ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 48, comma 3, della L.P. n. 9/2018. La questione è rilevante perché la disposizione costituisce la norma attributiva del potere esercitato dal Comune: un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale inciderebbe direttamente sulla titolarità della funzione e comporterebbe la carenza di potere dell'organo comunale. Essa è logicamente pregiudiziale rispetto alle censure sul concreto esercizio del potere e potrebbe definire radicalmente la controversia, impedendo la riedizione del potere da parte di un'autorità priva di competenza. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ha osservato che gli insiemi sono qualificati dalla L.P. n. 9/2018 come beni paesaggistici e che, in base agli artt. 8 e 16 dello Statuto, la funzione amministrativa in materia di tutela del paesaggio appare spettare alla Provincia. L'art. 18 dello Statuto consentirebbe la delega dell'esercizio della funzione, ma non il trasferimento della titolarità, e presupporrebbe la conservazione in capo alla Provincia di adeguati poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e sostituzione. Il procedimento degli artt. 48, comma 3, e 60 della L.P. n. 9/2018 si svolge invece integralmente in sede comunale, senza parere o approvazione provinciale e senza effettivi poteri provinciali di conformazione o intervento. Il limitato potere tecnico previsto dall'art. 60, comma 4, non è stato ritenuto equivalente ai poteri propri dell'ente delegante. Il Collegio ha inoltre ravvisato una possibile irragionevolezza ex art. 3 Cost., perché la disciplina esclude il coinvolgimento provinciale proprio per gli insiemi, qualificati come beni paesaggistici, mentre lo prevede per varianti urbanistiche potenzialmente incidenti su beni paesaggistici. Non è stata ritenuta praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata, poiché essa richiederebbe di introdurre nel testo poteri provinciali non previsti o di sostituire il procedimento legislativamente stabilito. Il giudizio è stato sospeso, gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale e ogni ulteriore statuizione, comprese quelle sul rito, sul merito e sulle spese, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 48, comma 3, L.P. n. 9/2018
per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all’articolo 60; l’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale
È la norma attributiva del potere comunale contestata; il Tribunale dubita che essa realizzi una delega dell'esercizio della funzione provinciale compatibile con lo Statuto, anziché un trasferimento della titolarità della funzione.
art. 60 L.P. n. 9/2018
Disciplina il procedimento comunale di individuazione e disciplina degli insiemi, con proposta della Giunta, pubblicazione per osservazioni e approvazione del Consiglio comunale; il Tribunale ha rilevato l'assenza di effettivi poteri provinciali di indirizzo, controllo o sostituzione.
art. 11, comma 1, lett. b), L.P. n. 9/2018
sono oggetto di tutela paesaggistica ... gli insiemi, ovvero complessi di beni immobili che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici
Qualifica gli insiemi come beni paesaggistici, con conseguente riconduzione della funzione alla materia della tutela del paesaggio.
art. 8, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 670/1972
Attribuisce alla Provincia autonoma potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio.
art. 16, comma 1, D.P.R. n. 670/1972
nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative ... sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia
Esprime il principio del parallelismo tra potestà legislativa e funzione amministrativa, individuando nella Provincia il titolare ordinario della funzione in materia di tutela del paesaggio.
art. 18, comma 2, D.P.R. n. 670/1972
le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici
Consente la delega dell'esercizio delle funzioni, ma il Tribunale dubita che permetta il trasferimento della titolarità senza conservazione di poteri provinciali di indirizzo, vigilanza, controllo e sostituzione.
art. 3 Cost.
Rileva per il possibile carattere irragionevole dell'assetto che esclude il coinvolgimento provinciale per la modifica degli insiemi paesaggistici, pur prevedendolo per interventi urbanistici incidenti su beni paesaggistici.
art. 118, comma 1, Cost.
Il principio di sussidiarietà non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'eliminazione di ogni potere provinciale, potendo il decentramento al Comune coesistere con indirizzo, coordinamento, vigilanza o sostituzione del titolare della funzione.
art. 23 l. n. 87/1953
Costituisce la base processuale per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
art. 134 Cost.
Richiamato quale fondamento della competenza della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Quando una materia rientra nella potestà legislativa primaria di una Provincia autonoma e lo Statuto stabilisce il parallelismo tra potestà legislativa e funzione amministrativa, la titolarità ordinaria della funzione amministrativa spetta alla Provincia, salvo un diverso assetto compatibile con le disposizioni statutarie.
- La delega statutaria di funzioni amministrative agli enti locali riguarda l'esercizio della funzione e non la sua titolarità; l'ente delegante deve conservare poteri effettivi di indirizzo, vigilanza, controllo e sostituzione, la cui eliminazione può trasformare la delega in un trasferimento della funzione non consentito dallo Statuto.
- Il principio di sussidiarietà consente di valorizzare il ruolo comunale nell'esercizio di funzioni territoriali, ma non impone di escludere ogni forma di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo dell'ente cui l'ordinamento attribuisce la titolarità della funzione.
- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione che affida integralmente ai Comuni l'individuazione e la disciplina di beni qualificati dalla legge provinciale come paesaggistici, mediante un procedimento privo di approvazione, indirizzo, controllo o sostituzione provinciale, quando lo Statuto attribuisce alla Provincia la funzione amministrativa in materia di tutela del paesaggio.
- Non è praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata che, per rendere compatibile una disposizione con lo Statuto, richieda di introdurre poteri provinciali assenti dal testo normativo o di sostituire il procedimento legislativamente previsto con un diverso modulo procedimentale; un simile intervento avrebbe natura manipolativa e spetterebbe al giudice costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 1284/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3728/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3729/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3730/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3732/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 12391/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →