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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32541/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera professionale avviato nel 2012, nell'ambito del quale una società cooperativa sosteneva di aver affidato a un professionista attività di consulenza del lavoro e consulenza fiscale. Cessato il rapporto dal 2018, la società affidava l'incarico ad altro consulente, il quale ravvisava asserite anomalie nella gestione del personale e nel calcolo dei cedolini paga, con conseguenti maggiori costi sostenuti negli anni dal 2012 al 2017. La cooperativa agiva quindi per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e il risarcimento dei danni nei confronti del professionista, della società di cui era socio e della moglie. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo che dai documenti prodotti non emergesse un incarico di consulenza del lavoro, che il conferimento dell'incarico non fosse stato provato e che la perizia di parte non potesse supplire a tale prova. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1218, 2697 e 115 c.c. e c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato la richiesta di prova per interrogatorio formale e per testi sul conferimento dell'incarico, prova che la stessa Corte reputava astrattamente ammissibile; con il secondo motivo denunciava altresì vizio di motivazione per contraddizione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., poiché la Corte d'appello aveva dapprima affermato la possibilità della prova orale e poi aveva rigettato la domanda sul presupposto della mancata dimostrazione del conferimento dell'incarico, senza esaminare le istanze istruttorie reiterate tempestivamente in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva affermato, da un lato, che i documenti contrattuali non consentivano di ricavare l'incarico di consulenza lavoristica e fiscale e, dall'altro, che tale incarico avrebbe potuto essere provato anche mediante testimoni, ma senza considerare che la parte attrice aveva effettivamente richiesto specifiche prove per interrogatorio formale e testi sia in primo grado sia in appello. La Corte di legittimità ha sottolineato che il giudice di merito non aveva esaminato le prove richieste e poi aveva rigettato la domanda ritenendola indimostrata, incorrendo in una motivazione insanabilmente contraddittoria e lesiva del diritto alla prova e del contraddittorio. Ha inoltre osservato che, rispetto alla dedotta contrarietà ai documenti, non risultava proposto ricorso incidentale condizionato e che, comunque, i capitoli di prova avrebbero potuto essere precisati in istruttoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla responsabilità da inadempimento del professionista, in relazione all'allegato mancato esatto adempimento dell'incarico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza il mancato esame delle prove richieste dalla parte che aveva allegato l'incarico e l'inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la mancata considerazione delle richieste istruttorie e del materiale probatorio ritualmente introdotto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il difetto di motivazione e la contraddittorietà della decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenuto violato dalla decisione di merito contraddittoria.

  • art. 2722 c.c.

    Menzi onato dalla parte resistente come limite di ammissibilità della prova testimoniale contraria al contenuto dei documenti; la Corte osserva che il divieto è rilevabile solo ad opera di parte e che comunque le prove dedotte avrebbero potuto essere articolate e circostanziate.

Massime di principio

  • Il giudice di merito viola il diritto alla prova e il contraddittorio quando omette di esaminare le prove ritualmente richieste da una parte e, al contempo, rigetta la domanda ritenendo non dimostrato il fatto controverso oggetto di quelle stesse prove.
  • La motivazione è costituzionalmente insufficiente quando la sentenza assume due premesse incompatibili, affermando prima l'astratta possibilità di prova del fatto e poi negando rilievo alle istanze istruttorie tempestivamente formulate senza spiegarne il mancato esame.
  • Il divieto di prova testimoniale contraria ai documenti non impedisce, di per sé, l'ammissibilità di capitoli di prova che siano precisabili e circostanziabili in istruttoria, specie quando la censura non sia oggetto di specifica impugnazione incidentale condizionata.
  • Quando una parte deduce l'esistenza di un incarico professionale e il relativo inadempimento, il giudice deve verificare in modo coerente sia il contenuto dei documenti contrattuali sia le prove orali tempestivamente richieste, non potendo respingere la domanda sulla sola base della mancata considerazione di tali mezzi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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