Cassazione Penale, Sentenza n. 19401/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) per difetto della condizione di procedibilità, in quanto il reato è divenuto procedibile a querela dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il Procuratore generale deduceva: (i) travisamento del fatto perché la sentenza avrebbe indicato come persona offesa un testimone/guardante invece che il proprietario del veicolo; (ii) violazione di parametri costituzionali (artt. 3, 97 e 112 Cost.) e illegittimità della normativa che ha trasformato in procedibile a querela il reato, rilevando l'irragionevolezza della disciplina laddove la persona offesa rimane ignota e dunque non può presentare querela.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'art. 85 del d.lgs. 150/2022 (testualmente: "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"). Nel caso concreto la persona offesa è rimasta ignota e non è stata identificata entro il termine per la presentazione della querela (cfr. art. 349 c.p.p.), sicché il Tribunale ha correttamente accertato il difetto della condizione di procedibilità. La Corte ha inoltre escluso che la mancata identificazione possa essere fatta valere a favore dell'azione penale come vizio di attribuzione imputabile all'autorità giudiziaria: l'identificazione della persona offesa rientra nelle attività di polizia giudiziaria e di indagine. Le censure costituzionali sono state respinte nella misura in cui non superavano la soglia di fondatezza.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha convertito taluni reati in procedibili a querela; il giudice ha ritenuto applicabile la norma ratione temporis secondo quanto previsto dal suo art. 85
art. 85 d.lgs. 150/2022
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
La Corte ha utilizzato questa disposizione per stabilire che il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore del decreto solo se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; se la persona offesa è ignota e non può presentare querela, sussiste il difetto della condizione di procedibilità
artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
Indicano il reato contestato (tentato furto aggravato, con violenza sulle cose e esposizione dei beni alla fede pubblica); la qualificazione sostanziale del fatto è stata accertata ma la procedibilità è a querela per effetto della riforma
art. 624 c.p. (4º comma)
Prevede la procedibilità d'ufficio nel caso di persona offesa incapace per età o infermità; citato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di eccezioni, ma la Corte non ha ritenuto che ciò risolva il caso dell'ignota persona offesa
art. 349 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che la polizia giudiziaria non ha identificato la persona offesa entro i termini delle indagini; la Corte ha ritenuto che l'inerzia o l'insufficiente investigazione non invalidino la regola della procedibilità a querela
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai limiti richiesti per la motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato
Artt. 3, 97 e 112 Cost.
Richiamati dal Procuratore generale per dedurre profili di incostituzionalità (principio di uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione, obbligatorietà dell'azione penale); la Corte non ha accolto tali censure nel provvedimento di inammissibilità
Massime di principio
- Se un reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e la riforma lo rende procedibile a querela, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore solo se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; in mancanza di tale conoscenza (persona offesa ignota) si può avere il difetto della condizione di procedibilità
- La mancata identificazione della persona offesa entro i termini utili per la querela impedisce l'esercizio dell'azione penale quando la procedibilità è legata alla querela: l'inerzia o l'insufficiente attività investigativa non vengono automaticamente imputate a favore della pubblica accusa
- Le eccezioni di incostituzionalità contro la trasformazione in procedibile a querela richiedono argomentazioni solide; l'esistenza di casi frequenti di persone offese ignote non determina di per sé l'illegittimità della norma
- Nei casi di reati dove la vittima è spesso ignota (es. furto su strada), le autorità di polizia giudiziaria devono dare priorità all'identificazione della persona offesa per preservare la procedibilità dell'azione penale quando la norma lo richiede
- Quando la procedibilità è subordinata alla querela, la verifica temporale (se la vittima aveva notizia prima dell'entrata in vigore) è centrale per stabilire se il termine per la querela è maturato dalla nuova data normativa
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