Cassazione Civile, Ordinanza n. 14059/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La vicenda origina da un'esecuzione presso terzi promossa da un creditore in forza di un decreto ingiuntivo emesso nel 2004 nei confronti della debitrice assicuratrice. Nella procedura intervennero altri creditori del procedente, che pignorarono a loro volta il credito di quest'ultimo verso la medesima assicuratrice. L'opposta assicuratrice dedusse la nullità del titolo esecutivo, assumendo di non avere mai ricevuto notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione. Nelle more, senza sospensione del giudizio di merito, le somme pignorate furono assegnate ai creditori intervenuti. L'assicuratrice chiese allora anche la restituzione delle somme assegnate, assumendo l'indebito pagamento fondato su titolo nullo. Il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarò l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo e condannò i creditori assegnatari alla restituzione delle somme percepite; la Corte d'appello confermò integralmente. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione: la sentenza d'appello è del 5 agosto 2019, il termine scadeva l'8 ottobre 2020 tenendo conto della durata originaria annuale e della sospensione Covid, senza applicazione della sospensione feriale perché la causa rientra tra le opposizioni esecutive; la notifica del ricorso è avvenuta il 7 dicembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c., calcolato sulla base del regime temporale applicabile al giudizio di primo grado e incrementato della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid. Ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale, richiamando il principio per cui le opposizioni esecutive non vi sono soggette. Ha inoltre osservato che l'eventuale domanda restitutoria connessa all'opposizione, anche se qualificata come autonoma, non muta il regime di non soggezione alla sospensione feriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei rapporti con l'intimato non costituito.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la cassazione.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
il ricorso va notificato entro il termine lungo di impugnazione, qui individuato come già spirato prima della notifica.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020
il termine lungo è stato aumentato della sospensione processuale emergenziale Covid.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23
come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
norma richiamata come fonte modificativa della sospensione Covid considerata nel computo del termine.
L. 24 aprile 2020, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
fonte di conversione del decreto-legge che ha disciplinato la sospensione dei termini processuali.
L. 5 giugno 2020, n. 40
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
ulteriore fonte di conversione richiamata per la disciplina emergenziale dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità costituisce il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
si richiama la base normativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine lungo di impugnazione è condizione preliminare e assorbente: se il ricorso è notificato oltre il termine, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi.
- Nelle opposizioni esecutive, il termine per impugnare non beneficia della sospensione feriale dei termini processuali.
- La non soggezione alla sospensione feriale della causa pregiudicante si estende anche alla domanda pregiudicata connessa per pregiudizialità, anche quando tale domanda abbia contenuto restitutorio autonomamente qualificabile.
- Ai fini del computo dei termini processuali, la sospensione emergenziale Covid va sommata al termine lungo originario, se applicabile al caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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