Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Tarsu/Tia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 2697 c.c. per sostenere che l'agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore per far valere le ragioni dell'iscrizione a ruolo; (2) omessa pronuncia sulla nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; (3) contestazione della validità della notifica della cartella, ritenuta giuridicamente inesistente per l'illeggibilità della relata e per l'apposizione successiva di un timbro con il nominativo dell'agente; (4) omessa pronuncia sulla nullità della notifica per mancata produzione della matrice o copia della cartella con relata; (5) censura sul mancato ordine di esibizione degli originali dell'estratto di ruolo e della relata, dopo il disconoscimento delle copie; (6) eccezione di inidoneità probatoria dell'estratto di ruolo e della relata privi di conformità legale; (7) contestazione della possibilità per l'agente della riscossione, quale parte del giudizio, di attestare la conformità delle copie agli originali; (8) ulteriore doglianza sull'irrilevanza probatoria dell'estratto di ruolo; (9) censura sulle spese di appello, ritenute liquidate oltre il massimo dello scaglione e senza attività difensiva della controparte. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi dedotto lo ius superveniens derivante dalla normativa sullo stralcio automatico dei carichi fino a 5.000 euro, sostenendo che il carico oggetto di lite rientrasse nella definizione agevolata e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente lo ius superveniens relativo all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo non superiore alla soglia normativa e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il carico litigioso, pari a euro 192,88, rientrava nel perimetro dell'annullamento ope legis, era stato affidato all'agente della riscossione nei termini e non rientrava nelle categorie escluse. Ha quindi affermato che l'annullamento automatico del carico comportava la nullità sopravvenuta della cartella impugnata e l'estinzione del processo. Ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito dallo ius superveniens
art. 2697 c.c.
invocato più volte dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non esamina i singoli motivi per effetto della cessazione della materia del contendere
art. 26 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare la notifica e la prova della cartella
art. 60 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per contestare la notificazione della cartella esattoriale
art. 148 c.p.c.
richiamato in relazione alla relata di notifica e alla sua validità formale
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia su più eccezioni sollevate dalla contribuente
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di produzione documentale nel processo tributario
art. 2712 c.c.
richiamato per la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche
art. 2719 c.c.
richiamato in tema di copia conforme all'originale
art. 18 d.P.R. n. 445/2000
richiamato per la conformità delle copie agli originali
art. 3 Cost.
richiamato insieme ad altre norme costituzionali nella censura sulla prova documentale
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario
art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996
richiamato in tema di prova della notifica
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese del processo tributario
d.m. 20 luglio 2012, n. 140
richiamato per i parametri di liquidazione delle spese
l. 24 marzo 2012, n. 27
richiamata in tema di liquidazione delle spese
d.m. n. 55/2014
richiamato per i parametri forensi
l. 21 dicembre 2012, n. 247
richiamata in tema di compensi professionali
art. 2233 c.c.
richiamato per i criteri di determinazione del compenso professionale
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati"
norma considerata assorbente e applicabile per effetto dello ius superveniens, in quanto l'annullamento del carico opera automaticamente ipso iure, con conseguente nullità sopravvenuta della cartella e cessazione della materia del contendere
art. 4, comma 4, d.l. n. 119/2018
richiamato per evidenziare le categorie di crediti escluse dallo stralcio automatico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando sopravviene una norma che dispone l'annullamento automatico del carico tributario oggetto di lite, la cartella di pagamento impugnata perde efficacia per effetto di legge e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
- Lo stralcio ope legis opera immediatamente e non richiede, ai fini della definizione del giudizio, la previa adozione di un ulteriore provvedimento dichiarativo dell'agente della riscossione, che ha natura meramente ricognitiva e organizzativa.
- Se il credito rientra nei limiti di importo e temporali fissati dalla disciplina sopravvenuta e non appartiene alle categorie espressamente escluse, il giudice deve rilevare d'ufficio l'effetto estintivo del rapporto processuale, assorbendo le ulteriori censure sul merito della cartella e sulla regolarità della notifica.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese processuali e esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nell'impugnazione.
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