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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Tarsu/Tia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 2697 c.c. per sostenere che l'agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore per far valere le ragioni dell'iscrizione a ruolo; (2) omessa pronuncia sulla nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; (3) contestazione della validità della notifica della cartella, ritenuta giuridicamente inesistente per l'illeggibilità della relata e per l'apposizione successiva di un timbro con il nominativo dell'agente; (4) omessa pronuncia sulla nullità della notifica per mancata produzione della matrice o copia della cartella con relata; (5) censura sul mancato ordine di esibizione degli originali dell'estratto di ruolo e della relata, dopo il disconoscimento delle copie; (6) eccezione di inidoneità probatoria dell'estratto di ruolo e della relata privi di conformità legale; (7) contestazione della possibilità per l'agente della riscossione, quale parte del giudizio, di attestare la conformità delle copie agli originali; (8) ulteriore doglianza sull'irrilevanza probatoria dell'estratto di ruolo; (9) censura sulle spese di appello, ritenute liquidate oltre il massimo dello scaglione e senza attività difensiva della controparte. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi dedotto lo ius superveniens derivante dalla normativa sullo stralcio automatico dei carichi fino a 5.000 euro, sostenendo che il carico oggetto di lite rientrasse nella definizione agevolata e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente lo ius superveniens relativo all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo non superiore alla soglia normativa e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il carico litigioso, pari a euro 192,88, rientrava nel perimetro dell'annullamento ope legis, era stato affidato all'agente della riscossione nei termini e non rientrava nelle categorie escluse. Ha quindi affermato che l'annullamento automatico del carico comportava la nullità sopravvenuta della cartella impugnata e l'estinzione del processo. Ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito dallo ius superveniens

  • art. 2697 c.c.

    invocato più volte dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non esamina i singoli motivi per effetto della cessazione della materia del contendere

  • art. 26 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare la notifica e la prova della cartella

  • art. 60 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per contestare la notificazione della cartella esattoriale

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato in relazione alla relata di notifica e alla sua validità formale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su più eccezioni sollevate dalla contribuente

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di produzione documentale nel processo tributario

  • art. 2712 c.c.

    richiamato per la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di copia conforme all'originale

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    richiamato per la conformità delle copie agli originali

  • art. 3 Cost.

    richiamato insieme ad altre norme costituzionali nella censura sulla prova documentale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996

    richiamato in tema di prova della notifica

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la regolazione delle spese del processo tributario

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    richiamato per i parametri di liquidazione delle spese

  • l. 24 marzo 2012, n. 27

    richiamata in tema di liquidazione delle spese

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato per i parametri forensi

  • l. 21 dicembre 2012, n. 247

    richiamata in tema di compensi professionali

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per i criteri di determinazione del compenso professionale

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1

    "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati"

    norma considerata assorbente e applicabile per effetto dello ius superveniens, in quanto l'annullamento del carico opera automaticamente ipso iure, con conseguente nullità sopravvenuta della cartella e cessazione della materia del contendere

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 119/2018

    richiamato per evidenziare le categorie di crediti escluse dallo stralcio automatico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando sopravviene una norma che dispone l'annullamento automatico del carico tributario oggetto di lite, la cartella di pagamento impugnata perde efficacia per effetto di legge e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
  • Lo stralcio ope legis opera immediatamente e non richiede, ai fini della definizione del giudizio, la previa adozione di un ulteriore provvedimento dichiarativo dell'agente della riscossione, che ha natura meramente ricognitiva e organizzativa.
  • Se il credito rientra nei limiti di importo e temporali fissati dalla disciplina sopravvenuta e non appartiene alle categorie espressamente escluse, il giudice deve rilevare d'ufficio l'effetto estintivo del rapporto processuale, assorbendo le ulteriori censure sul merito della cartella e sulla regolarità della notifica.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese processuali e esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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