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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21251/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2007 con la società poi fallita. La concedente chiedeva l'ammissione in chirografo dei canoni scaduti e insoluti e dei canoni a scadere, detraendo quanto eventualmente ricavato dalla vendita del bene. Il giudice delegato negava l'ammissione; l'opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal Tribunale, che riteneva applicabile l'art. 16 del contratto e osservava che la creditrice non aveva chiarito se il bene fosse stato riallocato né allegato una stima dell'immobile. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione del contraddittorio e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché il tribunale avrebbe dovuto provocare ulteriormente il confronto e sollecitare integrazioni istruttorie sul punto della riallocazione e del prezzo; 2) violazione dell'art. 16 del contratto di leasing, sostenendosi che la clausola consentisse la pretesa dei canoni scaduti e futuri e che la detrazione del ricavato dalla vendita operasse solo secondo il momento della vendita; 3) in subordine, violazione dell'art. 72 quater l.fall. e dell'art. 1526 c.c., lamentando la mancata applicazione della disciplina concorsuale invocata dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato si fosse conformato alla giurisprudenza di legittimità: per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., non l'art. 72 quater l.fall.; inoltre, in caso di fallimento dell'utilizzatore sopravvenuto alla risoluzione, il concedente che pretenda di insinuare il credito risarcitorio fondato su clausola penale deve indicare in domanda il ricavato della diversa allocazione del bene o, se mancante, allegare una stima attendibile del suo valore di mercato, per consentire la valutazione dell'eventuale eccessività della penale e la riduzione equitativa. Il tribunale aveva quindi correttamente rilevato la mancanza di una stima del bene e non era tenuto a colmare tale lacuna istruttoria. Le ulteriori deduzioni svolte in memoria sul prezzo di vendita del bene sono state ritenute inammissibili perché nuove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo va proposta dal creditore concorsuale con indicazione degli elementi necessari a fondare e quantificare il credito.

  • art. 16 del contratto di leasing

    La clausola regolava, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il pagamento dei canoni scaduti e futuri e la detrazione delle somme ricavate dalla vendita o riallocazione del bene.

  • art. 72 quater l.fall.

    Non si applica analogicamente ai leasing traslativi risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017.

  • art. 1526 c.c.

    Alla risoluzione del leasing traslativo anteriore alla l. n. 124/2017 si applica in via analogica; il giudice conserva il potere di ridurre equitativamente l'indennità/clausola penale se eccessiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al preteso vulnus al diritto di difesa, ma ritenuto infondato nel contesto della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente con riferimento al contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al contraddittorio e alla struttura dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Il giudice può sollecitare il contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio, ma ciò non comporta elisione del principio dispositivo né introduce nuovi fatti nel processo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio e sulle attività assertive/probatorie.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie di legittimità servono a illustrare e chiarire le ragioni già svolte, non a introdurre nuovi fatti o questioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 continua ad applicarsi, in via analogica, la disciplina dell'art. 1526 c.c., mentre l'art. 72 quater l.fall. non è applicabile analogicamente ai rapporti già risolti.
  • Il concedente che, dopo la risoluzione del leasing e il successivo fallimento dell'utilizzatore, intenda insinuare un credito risarcitorio fondato su clausola penale deve allegare nel ricorso l'importo ricavato dalla riallocazione del bene oppure, se tale ricavo non esiste o non è ancora disponibile, una stima attendibile del valore di mercato del bene.
  • La clausola contrattuale che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni o di pretendere i canoni scaduti non è di per sé nulla nei leasing traslativi anteriori alla riforma, ma resta soggetta al controllo giudiziale di eventuale eccessività e alla riduzione equitativa prevista dall'art. 1526, secondo comma, c.c.
  • Il potere del giudice di rilevare e qualificare d'ufficio la corretta disciplina giuridica non consente di introdurre nuovi elementi di fatto nel thema decidendum, che devono essere allegati dalla parte onerata.
  • Le memorie nel giudizio di cassazione non possono ampliare il contenuto delle originarie censure né introdurre nuovi fatti o nuove questioni, perché ciò violerebbe il diritto di difesa della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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