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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15420 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso del credito IVA relativo al 2005, derivante dall'acquisto di autoveicoli. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, la società avrebbe dovuto presentare una nuova istanza telematica conforme agli oneri formali e sostanziali previsti dal D.L. n. 258/2006, pena la perdita del diritto al rimborso. Con un secondo motivo, l'Agenzia contestava inoltre che il rimborso fosse stato riconosciuto senza una specifica prova dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'incompatibilità originaria della norma nazionale limitativa della detrazione IVA con il diritto comunitario comportava la riespansione del diritto alla detrazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Il D.L. n. 258/2006 disciplinava le modalità di recupero dell'imposta, ma non aveva efficacia costitutiva del diritto e non imponeva la ripresentazione della domanda ai contribuenti che avevano già chiesto il rimborso e impugnato il diniego. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non adeguatamente documentato e comunque contrario all'accertamento della sentenza impugnata, secondo cui l'inerenza delle spese non era stata contestata. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre 150 euro di spese, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 19-bis, comma 1, lett. c) e d)

    L'art. 19-bis limitava la detraibilità dell'IVA relativa ad autovetture, autoveicoli, componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, salvo specifiche eccezioni.

    La limitazione nazionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario perché introdotta senza la necessaria consultazione del comitato IVA e senza limiti temporali collegati a una specifica congiuntura economica. Venuta meno la norma illegittima, si riespande il principio generale di detrazione previsto dall'art. 19.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 17, nn. 1, 2 e 7

    Il soggetto passivo può detrarre l'imposta dovuta o assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta.

    Il diritto alla detrazione IVA discende direttamente dalla normativa comunitaria e sorge quando l'imposta diventa esigibile, se i beni o servizi sono utilizzati per operazioni imponibili. Gli Stati membri non possono introdurre requisiti ulteriori tali da modificarne i presupposti sostanziali.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito dalla L. n. 278/2006

    Prevedeva una procedura telematica per il rimborso, anche forfettario, dell'IVA non detratta e consentiva, in alternativa, una richiesta ordinaria fondata sulla dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei beni e della reale inerenza.

    La disciplina sopravvenuta regolava le modalità di recupero dell'imposta, ma non costituiva la fonte del diritto al rimborso. Non era applicabile in modo retroattivo alle controversie già instaurate e non imponeva la ripresentazione della domanda già validamente proposta.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Disciplina il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso tributarie.

    Il termine riguardava i contribuenti che non avevano ancora richiesto il rimborso. Non poteva decorrere nuovamente, né determinare la perdita del diritto, per chi aveva già presentato l'istanza o esposto il credito nella dichiarazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il primo motivo è stato esaminato nel merito e respinto; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché poneva una questione nuova e non adeguatamente dimostrata mediante gli atti processuali.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale che limita una detrazione fiscale è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il diritto sostanziale alla detrazione può riespandersi retroattivamente, purché sussistano i presupposti ordinari, tra cui l'utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili.
  • Una normativa successiva che introduce modelli, termini o procedure per ottenere il rimborso normalmente disciplina le modalità di esercizio del diritto, ma non può trasformare tali adempimenti in requisiti costitutivi se il diritto è già sorto in base alla normativa europea.
  • Il contribuente che aveva già presentato una domanda di rimborso e impugnato il diniego non è generalmente tenuto a ripresentare la domanda secondo una procedura sopravvenuta, salvo che una norma retroattiva e inequivoca disponga diversamente.
  • Il riconoscimento del rimborso non deriva automaticamente dalla sola illegittimità della limitazione: devono comunque essere verificati l'inerenza e l'effettivo impiego dei beni o servizi nell'attività economica, quando tali profili siano contestati dall'amministrazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; chi formula una censura deve inoltre indicare e trascrivere gli atti processuali necessari a dimostrarne la tempestiva proposizione.

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