Cassazione Penale, Sentenza n. 14291/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che ha confermato le condanne per concorso in introduzione e abbandono di animali in area protetta e per danneggiamento di piante, riuniti per continuazione con recidiva pluriqualificata. I motivi di cassazione sono: 1) mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire di LO PRESTI all'udienza del 20/03/2013 per intervento alla palpebra e del contemporaneo impedimento dei familiari che la assistevano; 2) revoca in primo grado dell'ordinanza di ammissione a testimone di DI NAPOLI Sebastiano per sua assenza dovuta a motivi di salute; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla testimonianza di LO CIURO Calogero; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il certificato medico prodotto non provasse l'assoluta impossibilità di comparire (art. 420-ter c.p.p.) e che non spettasse al giudice di merito integrare una documentazione insufficiente. Sul secondo motivo la revoca dell'ammissione del testimone è stata giustificata dalla ripetuta mancata presentazione nonostante i rinvii concessi e l'onere della difesa di provvedere alla citazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile una rivalutazione del merito: la valutazione della testimonianza era compiuta dai giudici di merito e conformata da elementi concreti. Sui motivi relativi alle attenuanti e alla tenuità la Corte territoriale ha motivato il diniego con i precedenti degli imputati, la recidiva pluriqualificata e preesistenti diffide a non entrare nella zona protetta, escludendo la lieve entità del fatto. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Criterio di sindacato della Corte di Cassazione: limita il controllo ai profili di legittimità della motivazione senza permettere una rivalutazione integrale del merito o una nuova verifica delle risultanze probatorie; i motivi che mirano a una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
art. 420-ter c.p.p.
La prova del legittimo impedimento alla comparizione grava sull'imputato; il certificato medico deve dimostrare l'assoluta impossibilità di comparire e il giudice non è tenuto a integrare documentazione insufficiente.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020
Ha consentito il procedimento in giudizio trattato con contraddittorio scritto; la menzione attesta lo svolgimento del contraddittorio scritto nella fase di discussione.
Massime di principio
- La documentazione medica prodotta per giustificare l'impedimento a comparire deve provare l'assoluta impossibilità di partecipare (es. ricovero, durata della indisponibilità); certificati generici possono essere ritenuti insufficienti.
- Se un testimone nominato dalla difesa si assenta ripetutamente nonostante gli avvisi e i rinvii, il giudice può revocare l'ordinanza di ammissione e procedere senza la sua prova; l'onere di garantire la presenza del testimone spetta alla parte che lo ha prodotto.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e).
- Precedenti penali e recidiva pluriqualificata possono legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della tenuità del fatto, se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Per evitare condanne per ricorso inammissibile e sanzioni alla cassa delle ammende è opportuno che il difensore limiti il ricorso in cassazione a questioni di diritto ben fondate e non a semplici rivalutazioni del merito.
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