Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14291/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che ha confermato le condanne per concorso in introduzione e abbandono di animali in area protetta e per danneggiamento di piante, riuniti per continuazione con recidiva pluriqualificata. I motivi di cassazione sono: 1) mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire di LO PRESTI all'udienza del 20/03/2013 per intervento alla palpebra e del contemporaneo impedimento dei familiari che la assistevano; 2) revoca in primo grado dell'ordinanza di ammissione a testimone di DI NAPOLI Sebastiano per sua assenza dovuta a motivi di salute; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla testimonianza di LO CIURO Calogero; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il certificato medico prodotto non provasse l'assoluta impossibilità di comparire (art. 420-ter c.p.p.) e che non spettasse al giudice di merito integrare una documentazione insufficiente. Sul secondo motivo la revoca dell'ammissione del testimone è stata giustificata dalla ripetuta mancata presentazione nonostante i rinvii concessi e l'onere della difesa di provvedere alla citazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile una rivalutazione del merito: la valutazione della testimonianza era compiuta dai giudici di merito e conformata da elementi concreti. Sui motivi relativi alle attenuanti e alla tenuità la Corte territoriale ha motivato il diniego con i precedenti degli imputati, la recidiva pluriqualificata e preesistenti diffide a non entrare nella zona protetta, escludendo la lieve entità del fatto. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Criterio di sindacato della Corte di Cassazione: limita il controllo ai profili di legittimità della motivazione senza permettere una rivalutazione integrale del merito o una nuova verifica delle risultanze probatorie; i motivi che mirano a una diversa lettura del fatto sono inammissibili.

  • art. 420-ter c.p.p.

    La prova del legittimo impedimento alla comparizione grava sull'imputato; il certificato medico deve dimostrare l'assoluta impossibilità di comparire e il giudice non è tenuto a integrare documentazione insufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23 co. 8 D.L. 137/2020

    Ha consentito il procedimento in giudizio trattato con contraddittorio scritto; la menzione attesta lo svolgimento del contraddittorio scritto nella fase di discussione.

Massime di principio

  • La documentazione medica prodotta per giustificare l'impedimento a comparire deve provare l'assoluta impossibilità di partecipare (es. ricovero, durata della indisponibilità); certificati generici possono essere ritenuti insufficienti.
  • Se un testimone nominato dalla difesa si assenta ripetutamente nonostante gli avvisi e i rinvii, il giudice può revocare l'ordinanza di ammissione e procedere senza la sua prova; l'onere di garantire la presenza del testimone spetta alla parte che lo ha prodotto.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e).
  • Precedenti penali e recidiva pluriqualificata possono legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della tenuità del fatto, se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • Per evitare condanne per ricorso inammissibile e sanzioni alla cassa delle ammende è opportuno che il difensore limiti il ricorso in cassazione a questioni di diritto ben fondate e non a semplici rivalutazioni del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.