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Sentenza

Sentenza n. 1177/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa in data 2 dicembre 2015 nell’ambito del procedimento n. 1/2015.

Giustizia amministrativa201600876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ragusa del 2 dicembre 2015, già oggetto di sentenza di ottemperanza

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento del giudizio di ottemperanza con sentenza del 10 gennaio 2018, avente a oggetto l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa nell’esecuzione presso terzi. Il titolo comprendeva € 13.606,12, oltre € 1.366,00 per spese della procedura esecutiva, per complessivi € 14.972,16. Il Comune aveva effettuato due pagamenti, pari complessivamente a € 13.060,18. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, rappresentando l’avvenuto dissesto finanziario dell’ente e chiedendo l’inserimento nella massa passiva del credito residuo. Dopo un chiarimento richiesto dal TAR circa l’esatta individuazione del titolo azionato, la ricorrente ha precisato che il residuo ammontava a € 1.911,98 e che il commissario ad acta non si era insediato né aveva assicurato l’integrale pagamento.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il titolo era stato eseguito solo parzialmente: a fronte dell’importo complessivo di € 14.972,16, risultavano pagati € 13.060,18, con un residuo di € 1.911,98. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non si esaurisce con la pronuncia di accoglimento, ma resta pendente sino all’effettiva esecuzione del titolo. Le vicende relative ad altri provvedimenti tra le parti non rilevavano, perché estranee all’oggetto del giudizio. Tuttavia, essendo intervenuto il dissesto finanziario del Comune, il TAR ha applicato gli artt. 248, comma 2, e 254, comma 3, d.lgs. 267/2000: le procedure esecutive pendenti relative a debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione devono essere dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto limitatamente al residuo di € 1.911,98, disponendone l’inserimento nella massa passiva. Le spese della fase sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    «le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese»

    La dichiarazione di dissesto impedisce, fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256, l’intrapresa o la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione; le procedure pendenti devono essere dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento del credito nella massa passiva.

  • art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000

    «alla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria»

    I debiti insoluti alla data del dissesto non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256.

  • art. 254, comma 3, d.lgs. 267/2000

    «nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7»

    Tra i debiti da inserire nella massa passiva rientrano quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    Individua il rendiconto il cui intervento segna, nel quadro richiamato dal TAR, la cessazione del periodo durante il quale sono impedite le azioni esecutive e operano gli effetti previsti dall’art. 248.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l’esecuzione del titolo deve essere effettiva e integrale: la mera pronuncia di accoglimento non esaurisce il giudizio, che rimane pendente per la parte del credito non ancora soddisfatta.
  • Quando il dissesto finanziario dell’ente sopravviene rispetto a una procedura esecutiva pendente relativa a un debito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione della procedura e disporre l’inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese.
  • L’estinzione conseguente al dissesto opera limitatamente alla parte del titolo ancora ineseguita; i pagamenti già effettuati costituiscono esecuzione parziale e non impediscono la prosecuzione del giudizio di ottemperanza per il residuo.
  • I debiti insoluti alla data della deliberazione di dissesto, nel periodo previsto dall’art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000, non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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