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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17983/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite riguarda un avviso di pagamento relativo ad acconto TARI per l'anno 2017 emesso da un comune nei confronti di un'attività di ristorazione ritenuta stagionale. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del comune e rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la pretesa tributaria. In cassazione il successore del contribuente ha dedotto tre motivi: primo, violazione dell'efficacia del giudicato esterno, sostenendo che su annualità precedenti erano già intervenute sentenze passate in giudicato che avevano annullato avvisi identici e che quindi anche l'atto per il 2017 avrebbe dovuto essere travolto; secondo, violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, assumendo che l'ente non avesse considerato la denuncia di inizio e fine occupazione e avesse liquidato il tributo senza spiegare il discostamento dai dati dichiarati né allegare adeguatamente le tariffe; terzo, errata applicazione della tariffa e della categoria, con contestazione della classificazione dell'utenza e con richiesta di riduzione per stagionalità, ubicazione e assenza del servizio di raccolta, oltre a dedurre l'inutilizzabilità del bene in alcuni mesi e l'omesso esame di documenti e perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato esterno invocato, perché le sentenze prodotte riguardavano annualità diverse ed elementi variabili, quali le superfici tassabili connesse all'uso dell'arenile, e comunque la censura era priva di specificità. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla motivazione dell'atto e sulla tariffa: per gli atti impositivi TARSU/TARI è sufficiente indicare la maggiore superficie, la diversa tariffa o categoria applicata, integrando tali dati con atti generali comunali che non devono essere allegati; inoltre la mancata utilizzazione stagionale o per scelta del contribuente non equivale a obiettiva impossibilità di utilizzo e non integra esenzione. Sono state inoltre considerate inammissibili o comunque non scrutinabili alcune doglianze per difetto di autosufficienza, per mancata trascrizione e localizzazione dei documenti, e perché fondate su questioni nuove introdotte solo in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti su un medesimo rapporto giuridico, limitata però ai punti fondamentali comuni e non ai soli elementi variabili da annualità a annualità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per dedurre violazione di legge in cassazione

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato quale disciplina della motivazione degli atti impositivi locali

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato in tema di obbligo di motivazione e conoscibilità dell'atto tributario

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato per l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa del contribuente

  • art. 59, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 507/1993

    richiamato per la disciplina della tariffa e della classificazione ai fini del tributo

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    citato con riferimento alle denunce di inizio e fine occupazione

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993

    interpretato nel senso che l'esenzione/ esclusione presuppone una obiettiva impossibilità di utilizzo del bene, non il solo mancato utilizzo di fatto o stagionale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità delle censure fondate su documenti non trascritti e non adeguatamente localizzati nel fascicolo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993

    richiamato anche in relazione al presupposto dell'obiettiva inutilizzabilità dell'immobile

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può precludere il riesame di punti di fatto o di diritto comuni a due giudizi tra le stesse parti solo quando tali punti siano fondamentali e tendenzialmente permanenti; non opera, invece, rispetto a elementi variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta.
  • In materia di tributi locali, quando la rettifica si fonda su variazione di superficie, tariffa o categoria, la motivazione dell'atto può essere soddisfatta con l'indicazione della superficie maggiore, della tariffa o categoria applicata e con il richiamo ad atti generali dell'ente, senza necessità di allegazione materiale di tali atti.
  • La mancata fruizione stagionale o la chiusura di fatto dell'attività non equivalgono, di per sé, a obiettiva impossibilità di utilizzo del bene e non determinano automaticamente l'esenzione dal tributo; occorre dimostrare una concreta e oggettiva inutilizzabilità.
  • Nel ricorso per cassazione le censure che si fondano su documenti o atti del merito sono inammissibili se tali documenti non sono trascritti, non sono specificamente localizzati nei fascicoli o non è chiarita la loro produzione nei gradi precedenti.
  • Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d'ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La relazione di parte o perizia stragiudiziale ha valore indiziario e la sua omessa valutazione non integra, di regola, l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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