Sentenza del 20/07/2016 n. 4716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Registrazione sentenza - Interessi moratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta: gli interessi moratori derivanti dalla condanna contenuta nella sentenza devono essere assoggettati a imposta di registro proporzionale e non a imposta fissa, anche se riferiti a un capitale soggetto a IVA. Il contribuente, pertanto, non ha ottenuto l’esenzione dal maggior prelievo o l’applicazione della tassa fissa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, degli interessi moratori liquidati o riconosciuti in un provvedimento giudiziale. Il contribuente sosteneva che tali interessi, non costituendo base imponibile IVA e riguardando una somma di capitale soggetta a IVA, dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa. La decisione afferma invece che gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA, ma, quando sono oggetto di una condanna giudiziale, sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lettera b)
La norma è stata interpretata nel senso che le statuizioni di condanna contenute in un provvedimento giudiziale, comprese quelle relative agli interessi moratori, sono soggette a imposta di registro proporzionale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15
Gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA. Tale esclusione dall’IVA non comporta tuttavia l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Cassazione, sentenza n. 22228/2015
Il precedente conferma che gli interessi moratori riconosciuti giudizialmente sono soggetti all’imposta di registro proporzionale, anche quando riguardano un capitale assoggettato a IVA.
Massime di principio
- Gli interessi moratori hanno un trattamento distinto dal capitale cui si riferiscono: il fatto che il capitale sia soggetto a IVA non determina automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli interessi.
- L’esclusione degli interessi moratori dalla base imponibile IVA non equivale a un’esenzione dall’imposta di registro.
- Quando una sentenza contiene una condanna al pagamento di interessi moratori, tali somme possono essere soggette a imposta di registro proporzionale ai sensi della disciplina degli atti giudiziari.
- Nelle controversie contro un avviso di liquidazione occorre distinguere il tributo applicabile alla somma principale dal tributo applicabile agli accessori, come interessi e rivalutazione.
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