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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 4716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Registrazione sentenza - Interessi moratori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta: gli interessi moratori derivanti dalla condanna contenuta nella sentenza devono essere assoggettati a imposta di registro proporzionale e non a imposta fissa, anche se riferiti a un capitale soggetto a IVA. Il contribuente, pertanto, non ha ottenuto l’esenzione dal maggior prelievo o l’applicazione della tassa fissa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, degli interessi moratori liquidati o riconosciuti in un provvedimento giudiziale. Il contribuente sosteneva che tali interessi, non costituendo base imponibile IVA e riguardando una somma di capitale soggetta a IVA, dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa. La decisione afferma invece che gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA, ma, quando sono oggetto di una condanna giudiziale, sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lettera b)

    La norma è stata interpretata nel senso che le statuizioni di condanna contenute in un provvedimento giudiziale, comprese quelle relative agli interessi moratori, sono soggette a imposta di registro proporzionale.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15

    Gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA. Tale esclusione dall’IVA non comporta tuttavia l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

  • Cassazione, sentenza n. 22228/2015

    Il precedente conferma che gli interessi moratori riconosciuti giudizialmente sono soggetti all’imposta di registro proporzionale, anche quando riguardano un capitale assoggettato a IVA.

Massime di principio

  • Gli interessi moratori hanno un trattamento distinto dal capitale cui si riferiscono: il fatto che il capitale sia soggetto a IVA non determina automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli interessi.
  • L’esclusione degli interessi moratori dalla base imponibile IVA non equivale a un’esenzione dall’imposta di registro.
  • Quando una sentenza contiene una condanna al pagamento di interessi moratori, tali somme possono essere soggette a imposta di registro proporzionale ai sensi della disciplina degli atti giudiziari.
  • Nelle controversie contro un avviso di liquidazione occorre distinguere il tributo applicabile alla somma principale dal tributo applicabile agli accessori, come interessi e rivalutazione.

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