Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6582/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Foggia per reati connessi a un'associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali (frode carosello e emissione di fatture per operazioni inesistenti per un profitto complessivo di euro 17.902.819,67). Ha dedotto: (1) carenza di gravità indiziaria, sostenendo che il quadro probatorio si fondava su un unico messaggio Whatsapp neutro e interpretabile in senso favorevole, assenza di ulteriori interazioni con i presunti partecipanti al sodalizio, e mancata prova di aver venduto una partita identica di beverage; (2) illegittimità della valutazione del pericolo di recidiva e vizio di motivazione, perché il pericolo sarebbe "astratto", non concreto, non tenendo conto dell'incensuratezza del ricorrente, del significativo intervallo temporale dalla condotta e della cessazione dell'attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto specifico con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; il secondo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di recidiva sulla base delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato, dell'ampiezza degli affari e della perdurante operatività di società cartiere, nonché dell'insufficienza di misure meno afflittive. La Corte ha confermato la congruità degli arresti domiciliari come misura idonea a neutralizzare i rischi (evitare contatti e spostamenti). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 416 cod.pen.

    Norma richiamata per configurare l'associazione a delinquere; la Corte conferma che la contestazione di partecipazione associativa è supportata da un quadro indiziario complessivo.

  • art. 61-bis cod.pen.

    Richiamato nel capo di imputazione; la Corte ne prende atto nel quadro delle contestazioni penali rivolte all'imputato.

  • art. 112 cod.pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (concorso nel reato); la decisione valuta la partecipazione e il ruolo dell'imputato nel meccanismo fraudolento.

  • art. 81 comma finale cod.pen.

    Richiamato nell'ambito delle imputazioni per la determinazione della responsabilità e delle circostanze aggravanti/concorrenti.

  • art. 110 cod.pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte valuta la posizione del ricorrente nel contesto associativo.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma tributaria penale richiamata per le fattispecie di frode IVA (frode carosello); la sentenza valuta gli elementi indiziari relativi a tali reati.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei "gravi indizi"; la Corte ribadisce che il giudizio di gravità indiziaria si fonda su una valutazione complessiva e non su un singolo elemento isolato.

  • artt. 292 e 274 cod.proc.pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il giudice del riesame ha fornito motivazione concreta sul pericolo di recidiva.

  • art. 581 cod.proc.pen.

    Richiamato dalla Corte per affermare il principio che il motivo di cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato; la mancata correlazione rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Richiamato nella motivazione sull'inammissibilità per aspecificità: il ricorso che ignora le esplicitazioni del giudice censurato è inammissibile.

  • art. 611 cod.proc.pen.

    Norma procedurale relativa alle memorie depositate; la Corte prende atto delle memorie del Pubblico Ministero e della difesa depositate ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per valutare la gravità indiziaria il giudice può adottare una valutazione complessiva degli elementi (intercettazioni, documenti sequestrati, accertamenti della Guardia di Finanza, dichiarazioni di altri indagati); un singolo elemento debole non annulla un quadro indiziario articolato.
  • Un motivo di cassazione è inammissibile se generico o se non controbatte specificamente le argomentazioni del provvedimento impugnato: è necessario un confronto puntuale e argomentato con le ragioni del giudice di merito.
  • Il pericolo di recidiva (pericolo di reiterazione) può essere inferito dalla personalità e dalle modalità della condotta dell'indagato, dall'ampiezza e professionalità dell'attività criminosa e dalla persistenza di strutture (es. società cartiere) che rendono attuale il rischio: l'incensuratezza è solo una presunzione relativa e può essere superata da elementi concreti.
  • L'attualità delle esigenze cautelari non richiede l'imminenza della commissione di un nuovo reato, ma una prognosi fondata su elementi concreti che indichino una continuità o una concreta probabilità di reiterazione.
  • La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare devono essere motivate: misure meno afflittive possono risultare inidonee se non sono idonee a prevenire contatti con coindagati o la possibilità di influire sull'attività criminosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.