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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26573/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Polesel era stato giudicato responsabile per aver trasportato in auto un coltello a lama doppia e seghettata (lunghezza 18 cm) trovato nel cruscotto. In primo grado il Tribunale aveva qualificato il fatto come contravvenzione ex art. 4 legge n.110/1975; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto ex art. 699 c.p. e rideterminato la pena in 3 mesi di arresto. Il ricorso in Cassazione contestava: (i) l'utilizzo, in violazione degli artt. 62 e 195 c.p.p., di dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo e trasfuse in annotazione di servizio; (ii) la violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa per il rilievo dato al rifiuto dell'imputato di sottoporsi a esame; (iii) l'illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (dolosità/colpa) e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fondato la condanna sulle dichiarazioni illegittimamente acquisite (le ha escluse dal compendio probatorio) e che, anche espungendo quelle dichiarazioni, il resto del materiale probatorio fosse sufficiente a sostenere la decisione (applicazione della "prova di resistenza"). Sul diritto al silenzio, la Corte ha rilevato che la menzione del rifiuto dell'imputato non ha inficiato la motivazione complessiva. Quanto all'art. 131-bis, la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte territoriale: la gravità delle caratteristiche dell'arma e la modalità imprudente di detenzione escludono la non punibilità per particolare tenuità; il diniego delle attenuanti generiche è stato ugualmente ritenuto motivato dalla mancanza di elementi positivi e dai precedenti penali dell'imputato. Conseguenza pratica: è confermata la sentenza della Corte d'appello (reato ex art. 699 c.p., pena di 3 mesi di arresto).

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 699 c.p. per il porto di arma bianca, e la Cassazione ha confermato la valutazione in relazione al quadro probatorio complessivo

  • art. 4 legge n. 110/1975

    In primo grado il Tribunale aveva qualificato il fatto come violazione di tale norma (contravvenzione relativa a strumenti atti ad offendere), ma la Corte d'appello ha riqualificato la fattispecie ex art. 699 c.p.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato per la correzione formale dell'imputazione operata dalla Corte d'appello

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di testimonianza della polizia giudiziaria: il ricorrente denunciava l'utilizzo di dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria, ma la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni non abbiano formato la base della decisione

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni dell'imputato; contestata la utilizzabilità delle dichiarazioni rese al controllo, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante il vizio ai fini dell'esito, essendo la decisione sorretta da altre prove

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiama il diritto dell'imputato al silenzio e l'impossibilità di trarre conseguenze automatiche dal mancato esame; la Corte ha però ritenuto che la menzione del rifiuto non abbia intaccato la logicità complessiva della motivazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la positiva valutazione congiunta di più criteri: la Corte ha ritenuto uno dei criteri negativi (spiccata offensività dell'arma e modalità imprudente di detenzione) sufficiente a escludere la sua applicazione

  • art. 24 e art. 27 Cost.; art. 208 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e garanzie processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto i profili di violazione infondati o non decisivi nel complesso motivazionale

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria e non verbalizzate sono normalmente inutilizzabili; tuttavia, se la decisione di merito non si fonda su di esse e resta comprovata da altri elementi, la condanna può essere comunque confermata (applicazione della "prova di resistenza").
  • Il diritto al silenzio impedisce di trarre automaticamente conseguenze negative dal rifiuto di deporre, ma la menzione del rifiuto in motivazione non invalida la sentenza se la decisione poggia su elementi probatori indipendenti e logicamente valutati.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione positiva e cumulativa dei criteri indicati: la presenza di un profilo negativo rilevante (es. spiccata offensività dell'offesa o modalità pericolosa) può escluderne l'applicazione.
  • La credibilità delle testimonianze e la coerenza cronologica dei fatti (chi ha usato l'auto, quando è stato posto l'oggetto, comportamento dei testimoni) possono essere decisive per ricostruire l'elemento soggettivo; contraddizioni tra testi e atteggiamenti dei presenti rafforzano il convincimento della Corte.
  • Precedenti penali, anche se remoti, e assenza di elementi positivi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche.

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