Sentenza n. 12817/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva disposto l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero e l’adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione ad attivare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo ed è limitato all’accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza poter integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In base all’allegazione dell’inadempimento da parte della ricorrente e alla mancata dimostrazione dell’esecuzione da parte del Ministero, ha accertato l’inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con corresponsione dell’importo nominale di euro 500,00 e dei relativi accessori nei termini stabiliti dal giudicato. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale richiesta a una successiva fase di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza diretta a imporre alla pubblica amministrazione l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi ed esecutivi esercitati dal TAR, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Individua il beneficio oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile, consistente nell’attivazione della Carta elettronica per l’importo di euro 500,00.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato che imponga uno specifico obbligo amministrativo o patrimoniale.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di prova o chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato consentono di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’adempimento.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere riservata a una successiva fase, qualora l’inottemperanza persista oltre il termine assegnato.
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