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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2719/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per numerosi furti continuati e aggravati commessi tra dicembre 2011 e dicembre 2013 ai danni della società Samaplast. Il ricorrente deduceva, in otto motivi, vizi di motivazione e valutazione delle prove (in particolare sull'interpretazione della confessione resa in udienza di convalida, sulla genericità delle denunce della parte lesa, sul valore delle movimentazioni bancarie e delle intercettazioni, sulla mancata assunzione di prove richieste in relazione al rito abbreviato condizionato, sulla non sussistenza dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità, sulla mancanza di violenza sulle cose e sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in relazione a un'offerta di circa 30.000 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso su tutti i motivi. Ha ritenuto che le censure si sostanzino in una riesamina degli elementi probatori (non consentita in questa sede) o siano generiche e quindi inammissibili. In particolare: la confessione resa in udienza è stata ritenuta attendibile e idonea a fondare la responsabilità anche per i fatti di agosto 2013; le movimentazioni bancarie e le denunce della parte lesa sono state ritenute riscontri plausibili; la forzatura della porta antipanico integra l'aggravante della violenza sulle cose; il danno superiore a 100.000 euro è di per sé rilevante ai fini dell'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p.; l'offerta di risarcimento non è stata provata nella forma, quantità e modalità richieste dalla giurisprudenza per riconoscere l'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p.; inoltre la scelta del rito abbreviato 'secco' dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato preclude contestazioni successive relative al rigetto delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 c.p.

    L'aggravante per danno patrimoniale di 'rilevante gravità' può ritenersi sussistente quando l'entità oggettiva del danno è notevole; un danno superiore a 100.000 euro è considerato di per sé rilevante e legittima l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    L'aggravante della violenza sulle cose può ricorrere anche quando la violenza è diretta non sulla 'res' ma sul mezzo di protezione (es. forzatura di una porta antipanico), purché si sia prodotta una conseguenza sul bene protetto (rottura, danno, alterazione).

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Per riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno è necessario che la riparazione sia volontaria, effettiva e integrale; l'offerta deve consentire alla parte lesa di ottenere concretamente la somma senza condizioni, deve essere effettuata prima dell'apertura del dibattimento e deve essere documentata nelle modalità e nel momento per essere valutata dal giudice.

  • art. 438, comma 6, c.p.p.

    Qualora il giudice rigetti una richiesta di rito abbreviato condizionato e l'imputato opti poi per il rito abbreviato 'secco', è preclusa la possibilità di contestare successivamente la legittimità del provvedimento di rigetto relativo all'assunzione di prove integrative; l'opzione equivale al mancato rinnovo in limine litis.

Massime di principio

  • La confessione resa in udienza davanti al giudice (confessione giudiziale) ha elevato valore probatorio e può fondare la responsabilità anche per reati non limitati temporalmente, se il giudice motivi la sua attendibilità e l'assenza di autocalunnia.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione ex novo degli elementi di prova: i motivi che, nella sostanza, chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per essere efficace ai fini dell'attenuante del risarcimento, l'offerta deve essere concreta, integrale (o comunque documentata), effettiva e realizzata nelle modalità tali da consentire alla parte lesa la disponibilità immediata: offerte generiche o non effettuate integralmente non determinano l'attenuante.
  • L'aggravante per danno patrimoniale rilevante si basa sull'entità oggettiva del danno; importi elevati indicati nell'imputazione o provati dagli atti giustificano l'applicazione dell'aggravante.
  • La violenza sulle cose può ricorrere anche quando la violenza è esercitata sugli strumenti di protezione (es. serrature, porte): la forzatura con conseguente danno integra l'aggravante.
  • Se il difensore opta per il rito abbreviato 'secco' dopo il rigetto di una richiesta condizionata all'assunzione di prove, il giudice di legittimità non ammetterà contestazioni successive circa il mancato esame di quelle prove.

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