Cassazione Penale, Ordinanza n. 08985/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per fatti di detenzione e trasporto di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di un termine a difesa al nuovo difensore di fiducia nominato prima del giudizio di appello. Con il secondo motivo ha contestato, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione di responsabilità affermata nei suoi confronti, sostenendo l'insussistenza del concorso nei fatti contestati. La Corte rileva che entrambe le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali, e che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo puntuale sia perché non spettasse alcun termine a difesa al nuovo difensore, sia perché l'imputato dovesse ritenersi consapevole partecipe delle operazioni di scarico e trasporto dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera contestazione di fatto, non consentita in sede di legittimità, e che la decisione di merito avesse correttamente escluso il termine a difesa perché il nuovo difensore era stato nominato due giorni prima dell'udienza di appello, dopo la scadenza dei termini per chiedere la trattazione orale e per depositare memorie o conclusioni. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché volto anch'esso a una rilettura del compendio probatorio e non a denunciare reali vizi logico-giuridici, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la responsabilità per la consapevole collaborazione al carico e al trasporto della sostanza stupefacente in tre distinte occasioni. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nella regiudicanda, senza specifiche questioni interpretative affrontate nella decisione.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per cui l'imputato era stato condannato in abbreviato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o del materiale probatorio, se non accompagnate dalla specifica denuncia di un travisamento di prova o di un vizio logico-giuridico effettivo.
- Il mancato riconoscimento di un termine a difesa al nuovo difensore non integra vizio se la nomina è intervenuta quando erano già spirati i termini processuali per le attività difensive e la decisione di merito spiega in modo puntuale la ragione dell'esclusione.
- La contestazione della responsabilità penale, quando sia articolata solo come dissenso sulla valutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito, è inammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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