Cassazione Penale, Sentenza n. 20736/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di amministratori della società Arzeton Casalinghi s.r.l. (fallita), sono stati imputati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, pur essendo soci e conoscendo lo stato di decozione della Arzeton Luigi & C. snc, stipulato e pagato canoni di affitto e locazione e assunto debiti verso i dipendenti (TFR) a favore della snc senza compensare tali pagamenti con i crediti vantati dalla fallita nei confronti della snc; secondo l'accusa ciò avrebbe determinato un ingente depauperamento del patrimonio della fallita (somma complessiva indicata di euro 565.299,22). In primo grado furono condannati; in appello è stato escluso il procedimento per Giuseppe (estinto per morte) e sono state rideterminate le pene per Marisa e Giorgio. In Cassazione i ricorrenti deducevano (1) vizio di qualificazione della condotta: trattarsi al massimo di bancarotta preferenziale e non di distrazione (violazione art. 216 l. fall.); (2) carenza di motivazione circa la possibilità che una mera omissione (non eccepire la compensazione) integri bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva; (3) violazione dell'art. 1241 c.c. perché la compensazione legale sarebbe impedita dalla disomogeneità di titolo, importi, decorrenze e scadenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che la bancarotta fraudolenta patrimoniale può manifestarsi mediante diverse modalità (dissipazione, distrazione, ecc.) che sono alternative e fungibili e che rileva il risultato depauperativo sul patrimonio destinato a garanzia dei creditori. Pur essendovi un rapporto credito-debito tra le parti, la compensazione legale opera ipso iure quando i debiti sono pecuniari, liquidi ed esigibili e la sua operatività non è resa nulla dalla diversità dei titoli, importi o scadenze; l'eventuale mancato esercizio formale della compensazione da parte dell'interessato non impedisce che il pagamento effettuato, sapendo i ricorrenti dello stato di decozione della snc, abbia avuto funzione distrattiva sottraendo liquidità alla garanzia dei creditori della fallita. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto (bancarotta fraudolenta patrimoniale); la Corte ha confermato che la distinzione tra forme di bancarotta attiene alla modalità descrittiva ma il criterio fondamentale è il risultato di depauperamento del patrimonio destinato a garanzia dei creditori.
art. 2740 cod. civ.
Richiama il principio della responsabilità patrimoniale dell'imprenditore (il patrimonio quale garanzia dei debiti); la Corte lo utilizza per spiegare l'interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale e per valutare se un atto abbia inciso su tale garanzia.
art. 1241 cod. civ.
Richiamato dalle difese in ordine ai limiti della compensazione; la Corte ha interpretato che le differenze di titolo, importo e scadenza non escludono la compensazione legale quando le poste sono entrambe pecuniarie, liquide ed esigibili.
art. 1242 cod. pen.
La Corte rileva che, sebbene il giudice non possa rilevare d'ufficio la compensazione (art. 1242 c.p.), l'effetto estintivo della compensazione opera ipso iure dal momento della coesistenza dei debiti; dunque il mancato riconoscimento giudiziale non esclude che il pagamento abbia prodotto l'effetto estintivo e, nel contesto di conoscenza dello stato di decozione, rilevi come fatto distrattivo.
Massime di principio
- La qualificazione tra dissipazione, distrazione e altre forme di bancarotta patrimoniale dipende dal risultato concreto (depauperamento del patrimonio destinato a garanzia dei creditori) più che dalla forma giuridica dell'atto.
- La compensazione legale tra crediti e debiti pecuniari opera ipso iure se entrambe le poste sono liquide ed esigibili: la diversità di titolo, importo o scadenza non è di per sé ostativa all'operatività della compensazione.
- Il mancato esercizio formale della compensazione da parte di chi ha interesse non impedisce che un pagamento successivo possa avere effetto estintivo e, se effettuato con conoscenza dello stato di decozione della controparte, assumere valenza distrattiva penalmente rilevante.
- Negoziazioni o pagamenti verso soggetti collegati (es. società controllate o partecipate) quando la controparte è in stato di insolvenza sono fortemente scrutinati: se sottraggono liquidità alla massa fallimentare possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- A fini difensivi in casi analoghi è strategico dimostrare che i crediti della parte fallita non erano liquidi o esigibili al momento della coesistenza (quindi la compensazione non operava), oppure che il pagamento era giustificato da esigenze economiche e non ha inciso sulla garanzia patrimoniale in modo apprezzabile.
- Il fatto che un atto sia formalmente lecito o rientri nelle facoltà dell'imprenditore non esclude la responsabilità penale se, nella concreta valutazione, l'atto si rivela estraneo alle finalità aziendali e idoneo a depauperare il patrimonio destinato ai creditori.
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